Chi inquina paga, solo se individuato, con deroga.

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Abbiamo dato conto, nell’articolo che precede, che il principio comunitario “chi inquina paga” deve essere applicato in maniera rigorosa e, per tali motivi, solo se l’autore è individuato con certezza (cfr. Cons. Stato, n. 4500/2016)

Apparentemente in contrasto con tale decisione si pone Tar Campania, Salerno, 20/10/2016, n. 2311, che ha imposto all’Anas (in quanto proprietaria del sito ove è avvenuto il deposito di rifiuti) di bonificare l’area, anche se non vi è certezza sulla responsabilità di quest’ultima.

Ebbene, il presupposto su cui si è basato l’ordine di rimozione (correttamente) non è il D.Lgs. n. 152/06, ma il D.Lgs. n. 285/92. in pratica, il Codice della strada è norma speciale rispetto al T.U. sull’ambiente e, pertanto, l’art. 14 C.d.S. (poteri e compiti degli enti proprietari delle strade), dispone l’ente proprietario della strada debba provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.

Di conseguenza sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze di proprietà di soggetto terzo, con ciò intendendo fissare una netta divisione tra i compiti spettanti all’ente proprietario della strada e quelli spettanti al Comune, che cura il servizio di raccolta  rifiuti.

Per tali motivi, fermo restando l’applicazione del principio di “chi inquina, paga”, in tema di abbandono di rifiuti lungo le strade, va applicato quello derivante dagli obblighi imposti dall’art. 14 del C.d.S.

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