Chi risponde per la cattiva manutenzione della strada?

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Chi risponde per la cattiva manutenzione della strada?

Con una recentissima sentenza, la Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. IV, Sent.,) 17-04-2019, n. 16597) ritorna sul tema della “posizione di garanzia”, dell’Ente proprietario della strada, in relazione ai fatti di lesioni colposi stradali gravi. Nella sostanza, la Suprema Corte conferma che risponde del sinistro causato dal difetto di manutenzione il soggetto incaricato del relativo servizio, anche quando il pericolo causato dalla mancata manutenzione risulti occulto; perché ci sia responsabilità occorre, tuttavia, che la sentenza di merito chiarisca quale sia la fonte dell’obbligo da cui scaturisce l’assunzione della posizione di garanzia in capo al responsabile (ad esempio dell’area tecnica, anche avuto riguardo ai compiti assegnati alla Polizia Municipale).

La giurisprudenza si va quindi consolidando su questo filone: “L’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell’utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente”. (Sez. 4, n. 3290 del 04/10/2016 – dep. 23/01/2017, P.C. in proc. Piccolo, Rv. 26887801).

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