ANAC. – chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. DIRIGENTI

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Nel merito del quesito posto l’ANAC  ha ricordato che sull’applicazione dell’art. 14 è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale del 21 febbraio 2019 n. 20, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati della lett. f) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001.

Le disposizioni dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, sono oggetto di revisione da parte del legislatore. Il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, cd. “milleproroghe 2020”, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo 1, comma 7, ha previsto, entro il 31 dicembre 2020, l’adozione di un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui individuare i dati del comma 1 dell’articolo 14 che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ai dirigenti sanitari di cui all’articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo e alle posizioni organizzative ad essi equiparate. Per effetto dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. “milleproroghe 2021”, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, il termine del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Ad oggi il regolamento non è stato ancora emanato.

Pertanto, l’Autorità è dell’avviso che, poiché la disciplina relativa alla pubblicazione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l’emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo.

ANAC Atto-del-Presidente-del-12-ottobre-2022-fasc.3918.2022

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