Ci sono anche i cartomanti non ciarlatani? mahh !!!! Consiglio di Stato, sentenza n. 4189 del 01 luglio 2020

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L’articolo 121 del T.U.L.P.S  prescrive che ” è vietato  il mestiere di ciarlatano”.  e ritenendo tale un cartomante, il Questore di Perugia,  ordinava la cessazione dell’attività, qualificata “illecita”,  consistente in un servizio telefonico di cartomanzia, in violazione dell’art. 121 T.U.L.P.S.,  l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 17 del TULPS veniva, successivamente  annullata  con  sentenza del TAR  UMBRIA.

Anche se  l’attività non  è espressamente regolata.  il TAR  ha rilevato che oltre al mutato contesto storico rispetto al periodo di emanazione della norma  vi sono  diverse  previsioni legislative e regolamentari che ne possono consentire la praticabilità purchè  l’attività sia lecita.

Tra le previsioni legislative vi è il codice del consumo, D.Lgs.  6 settembre 2005, n. 206  che  all’ art. 28, detta una specifica disciplina in materia di servizi di astrologia, cartomanzia e assimilabili, vietando unicamente quelle comunicazioni che, al pari dell’art. 121 T.U.L.P.S., siano tali da indurre in errore o sfruttare la credulità del consumatore. nonchè il D.M. n. 145/2006 che nel  disciplinare i servizi a sovrapprezzo   contempla, tra gli altri, i servizi di astrologia e cartomanzia”.

L’appello proposto  dal Ministero degli Interni,  è stato rigettato  e ritenuto non meritevole di accoglimento dal consiglio di Stato che si è pronunciato con la sentenza numero  4189  del 01 luglio 2020 confermando ancora in modo più articolato quanto già sostenuto dal TAR Umbria.

Il Consiglio di Stato rileva che l’interpretazione dell’art. 121 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), ai sensi del quale “è vietato il mestiere di ciarlatano”, in combinato disposto con l’art. 231 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940), a mente del quale “sotto la denominazione di mestiere di ciarlatano”, ai fini dell’applicazione dell’art. 121, ultimo comma, della Legge, comprende ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose”. 

La suindicata questione ermeneutica si risolve in quella intesa a verificare se l’attività di cartomanzia sia inquadrabile tout court come espressione di “ciarlataneria”, secondo quanto lascerebbe arguire il tenore letterale dell’art. 231 Reg. esec. del T.U.L.P.S., ovvero se, a tal fine, devono ricorrere attributi ulteriori, che lo stesso Regolamento di esecuzione, nell’incipit dell’art. 231, identifica nella “speculazione sull’altrui credulità” ovvero nello “sfruttamento o alimentazione dell’altrui pregiudizio”: attributi che, quindi, concorrerebbero a marcare la distinzione tra la prima (lecita) e la  seconda (illecita).

Sulla base della definizione semantica del termine, “il Ciarlatano”  rievoca la figura romantica del venditore girovago di pozioni miracolose o filtri magici, tale può considerarsi, nel contesto storico attuale, chi non si limita ad offrire al pubblico un servizio o prodotto, esaltandone  le proprietà e le virtù con il ricorso a tecniche persuasive atte ad indebolire e vincere le capacità critiche e discretive dei possibili acquirenti.

In  un ordinamento giuridico imperniato, come quello vigente, sul principio di libera determinazione degli individui, in cui lo Stato ha pressoché dismesso ogni funzione latamente paternalistico-protettiva e di orientamento etico nei confronti dei consociati, anche le dinamiche di mercato sono tendenzialmente affidate, dal lato della domanda e dell’offerta, alla libera interazione dei suoi protagonisti, i quali, con le loro scelte, determinano l’oggetto dello scambio, ne apprezzano, secondo insindacabili valutazioni di carattere soggettivo, l’utilità e ne determinano, infine, il valore (economico): sempre che, naturalmente, non vengano compromessi beni e valori di carattere superiore (come l’ordine pubblico, il buon costume, la salute dei cittadini ecc.), di cui lo Stato conserva l’irrinunciabile funzione di tutela.

Lo sconfinamento nell’area della “ciarlataneria” si verifica appunto quando il “messaggio” commerciale che accompagna l’offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata assumerebbe. Essa denota l’approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondo.

In altre parole,  e da considerarsi lecita:

La prestazione cartomantica che  viene offerta nella sua reale essenza ed il corrispettivo pattuito conserva un ragionevole equilibrio con la stessa e non essendo dato discutere di “speculatività” dell’attività del soggetto erogatore; 

è da considerarsi illecita:

La prestazione alla quale  vengano attribuite proprietà prodigiose o taumaturgiche e, facendo leva su di esse, sia richiesto un corrispettivo sproporzionato rispetto alla sua valenza meramente  consolatoria”. 

Non emergendo  dagli atti istruttori nessuno elemento a configurare la fattispecie illecita, il Consiglio di Stato conclude   nel senso della necessità di un interpretazione  evolutiva delle norme, alla luce delle modificazioni intervenute nel contesto giuridico e socio-economico generale rispetto a quello esistente alla data della loro introduzione ( anni 30). Norme che, venute in essere in un contesto storico dominato dal mito dello Stato etico, devono confrontarsi con la nuova funzione da esso assunta di definitore in “negativo” dei limiti entro i quali i cittadini individuano, in libertà e autonomia, i fini cui tendere nel loro percorso esistenziale ed i mezzi per realizzarli.

quindi fatevi fare le carte e non fatevi fare fessi, non so come è possibile ma “così è se vi pare”.

Consiglio di Stato sez. terza,  sentenza  4189 del 1 luglio 2020

 

 

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