Con un comunicato del 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha prorogato il termine entro il quale i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN (codice identificati nazionale) la nuova data è fissata al 1° gennaio 2025, e pertanto Le diposizioni sanzionatorie contenute all’art. 13-ter del DL 145/2023 saranno applicabili solo dalla nuova data e non piu dal 2 novembre 2024).
Gli adempimenti di cui decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, rivolto alle Strutture Ricettive, nonchè ai titolari di unità immobiliari ad uso abitativo con servizio di locazione di alloggi a breve termine, hanno l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, pertanto è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato alla data del 1° gennaio 2025, l’individuazione di un termine unico è finalizzata a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive), ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.
Il CIN va obbligatoriamente richiesto da parte:
- dei titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- dei locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- dei locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017.
Sanzioni
sanzioni applicabili dal 1 gennaio 2025:
- la mancata esposizione del CINL’art.13-ter DL 145/2023 dispone che, “fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689“.Inoltre, “i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti“.comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro;
- per chi affitta senza codice, la multa prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro;
- i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come l’installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una multa che va da 600 a 6.000 euro;
- chi affitta ai turisti più di quattro immobili senza aver prima presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rischia una sanzione tra 2.000 e 10.000 euro.
- L’art.13-ter DL 145/2023 dispone inoltre che “le funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689“.“i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti“.