Circolare Inail del 18/12/2014. Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali

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L’Inail, con la Circolare n. 62 del 18/12/2014 ha tracciato le linee guida da seguire nel caso di infortunio in itinere, nel caso di “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. Infatti, l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, ne impedisce il riconoscimento quando non siano dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Proprio per superare le perplessità applicative, l’istituto di previdenza ne ha tracciato i limiti indicandone i presupposti.

Più precisamente ne ammette la indennizzabilità nel caso di deviazione e/o interruzione del normale tragitto casa-lavoro dovuto ad esigenze di carattere familiare, quali quelle dovute alla necessità di accompagnare a scuola il proprio figlio.

 

Il tutto, però, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

Per il resto, oltre alla giurisprudenza richiamata nella Circolare, l’Inail rimanda alle precedenti Circolari del4 maggio 1998 e dell’8 luglio 1999.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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