Comincia a stratificarsi la giurisprudenza (amministrativa, per ambito di giurisdizione per materie) in tema di sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’ordine di demolizione di opere edilizie abusive.

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Comincia a stratificarsi la giurisprudenza (amministrativa, per ambito di giurisdizione per materie) in tema di sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’ordine di demolizione di opere edilizie abusive.

Come precisato da T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 18/09/2024, n. 951, sulla scia del TAR Campania (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3.4.2023, n. 2090). ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, dalla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione consegue, oltre all’acquisizione delle opere e dell’area di sedime, l’applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria d’importo complessivo tra Euro 2.000 e Euro 20.000,00. In caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del T.U. dell’edilizia, e cioè quelli ricadenti in zona gravata da vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004 o da vincolo idrogeologico elevato o molto elevato, la sanzione è sempre irrogata, sulla base della stessa disposizione di legge, nella misura massima di Euro 20.000.

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