Con il regolamento comunale non si può inibire “l’accesso” dei Consiglieri agli atti organizzativi della Polizia Municipale

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la giurisprudenza amministrativa è unanime nell’affermare che i consiglieri comunali vantano un incondizionato diritto di accesso – prevalente anche sull’eventuale diritto alla riservatezza dei terzi coinvolti dalle istanze ostensive, tenuto conto del segreto d’ufficio cui gli stessi sono tenuti – a tutti gli atti che possono essere utili all’espletamento delle loro funzioni. Tale estesa latitudine del diritto si giustifica poiché lo strumento dell’accesso è funzionale a consentire al consigliere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio oltre che di promuovere, nell’ambito di quest’ultimo, tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Il diritto di cui all’art. 43 T.U.E.L. presenta, dunque, una ratio diversa da quella che contraddistingue l’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990 – riconosciuto a chiunque sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso – in quanto strettamente funzionale all’esercizio del munus pubblico di consigliere e, quindi, alla verifica ed al controllo dell’operato degli organi decisionali dell’ente locale, quale espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Siffatto diritto, quindi, al fine di “evitare che sia la stessa Amministrazione a diventare arbitro dell’ambito del controllo sul proprio operato … non incontra alcuna limitazione in relazione alla eventuale natura riservata degli atti, stante il vincolo al segreto d’ufficio ex art. 622 cod. pen., e alla necessità di fornire la motivazione della richiesta. In definitiva gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 maggio 2020, n. 926). Ancor più esplicitamente è stato affermato che “di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotto una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale; dal termine “utili” contenuto nel prima ricordato art. 43 non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo servendo in realtà a garantire l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio del mandato” (così, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963).

Tanto premesso non è legittima la norma del regolamento comunale che prevede come: “sono sottratti all’accesso da parte dei consiglieri i documenti … riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le aziende strettamente strumentali all’attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza“.

Secondo la giurisprudenza, la documentazione relativa all’attività di vigilanza espletata dalla polizia municipale, non essendo qualificabile in termini di attività di indagine penale ai sensi dell’art. 329 c.p.p., è doverosamente ostensibile nei confronti dei consiglieri comunali, visto anche il dovere di segreto imposto loro dall’art. 43, co. 2 del TUEL; e “a tale conclusione si deve giungere, peraltro, anche nel caso in cui, a valle della chiusura di siffatto procedimento amministrativo di vigilanza, l’ente dovesse determinarsi a trasmettere all’Autorità Giudiziaria Penale i relativi atti istruttori e provvedimentali, successivamente adottati” (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 21 giugno 2021, n. 7338).

Parimenti illegittima resta la norma del regolamento comunale che prevede che “sono sottratti all’accesso da parte dei consiglieri i documenti … riguardanti atti oggetto di vertenza giudiziaria, la cui divulgazione porrebbe a rischio di compromissione l’esito del giudizio“. In proposito è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza secondo la quale i consiglieri comunali “nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo” (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 20.10.2010, n. 5526; Cons. di Stato, Sez. V, 4.5.2004, n. 2716).

In buona sostanza, il T.A.R. Campania Salerno Sez. I, con Sentenza del 03-04-2023, n. 751, incenerisce lo sforzo fatto dal Consiglio Comunale di un piccolo comune nel darsi una regolamentazione contraria ai più banali principi di accessibilità e conoscenza.

 

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