Il chiaro esito interpretativo dell’art. 145 C.d.S. in relazione al segnale di stop, che impone l’obbligo di arrestarsi e di ispezionare compiutamente la strada favorita prima di immettersi, non è eliso dalla violazione di norma di comportamento anche da parte di altro veicolo avente diritto di precedenza.
Il caso
La controversia riguarda la legittimità di un verbale che contesta la violazione dell’art. 145 c. 5 C.d.S., perché il veicolo, nell’immettersi nell’intersezione in presenza del segnale di STOP, si fermava brevemente e, nel riprendere la marcia, non si accertava della presenza di un velocipede che circolava contromano.
Avverso il predetto verbale veniva proposta opposizione davanti al Giudice di Pace che respingeva il ricorso.
Contro la suddetta sentenza è stato proposto appello.
La sentenza.
Il Tribunale di Firenze, con una recente sentenza, ha dichiarato infondato l’appello.
Il comma 5 dell’art. 145 C.d.S., non va letto autonomamente, ma all’interno del chiaro contesto in cui è inserito.
Infatti, la rubrica dell’art. 145 titola “precedenza”.
Il comma 1 offre il quadro generale in relazione al quale, in prossimità delle intersezioni – nevralgico punto di pericolo – i conducenti devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
La regola fondamentale dettata dal codice della strada non è, quindi, quella che disciplina la priorità di un conducente su un altro, ma quella relativa al comportamento che si deve tenere approssimandosi agli incroci.
L’espressione “diritto di precedenza” mal si adatta ai casi concreti del traffico, tanto che non compare in nessun passo della norma in esame, che impone solo obblighi, senza mai attribuire diritti.
In tal senso, risulta erronea la deduzione che vorrebbe circoscrivere l’obbligo, senza curarsi della condotta, ancorché illecita, degli altri utenti.
Così, in via gradatamente progressiva, il comportamento pratico imposto dal comma 4 è quello di “dare la precedenza agli altri veicoli” (tutti), nelle intersezioni nelle quali sia così prescritto; conseguentemente, il successivo comma 5, stabilisce che, nel caso di presenza del cartello di stop, il conducente oltre a cedere la precedenza, è tenuto anche a fermarsi.
L’obbligo di fermarsi, costituisce, quindi, un quid pluris rispetto a quello di concedere la precedenza e non un minus ontologicamente astratto e fine a sé stesso.