Concorsi, assunzioni, incarichi a termine nella Polizia Municipale e personale della Polizia Provinciale da riassorbire.

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Ci siamo già occupati nelle colonne di questo sito dell’impossibilità di assunzioni di nuovo personale di polizia municipale, almeno fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale.

Il mio precedente stop ai concorsi per agenti di polizia municipale iniziava con “Tanto tuonò che piovve”, volendo intendere che i timori apparivano più che fondati.

Nel successivo concorsi per la polizia municipale fare molta ma molta attenzione dell’ottimo Pino Napolitano la pioggia si è trasformata in temporale, dopo aver dato conto di una deliberazione della Corte dei Conti.

Oggi il temporale, almeno a leggere la Deliberazione n. 4/2016/PAR del 12/01/2016 della Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per la Toscana, si è trasformato in tempesta.

La Corte dei Conti chiamata ad esprimersi su di un parere richiesto da una città toscana, circa la possibilità di conferire un incarico dirigenziale gratuito di comandante della polizia municipale, per la durata di un anno, a un ex dipendente pubblico, collocato a riposo, non è potuta essere più chiara, ricordando che “la formula usata dal legislatore “qualsivoglia tipologia contrattuale” esclude, ad avviso di questa Sezione, la possibilità di ricorso anche agli incarichi dirigenziali gratuiti, previsti dall’art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, come modificato dall’art.6 del d.l. n. 90/2014, che rappresentano, pur sempre, una forma di reclutamento, sia pure temporaneo e gratuito”.

Osserva, ancora, la Deliberazione in commento, che “La disposizione, contenuta nell’articolo 5 del d.l. n. 78/2015, quale norma speciale, ridefinisce il percorso di ricollocazione del personale addetto alla polizia provinciale, prevedendo, tra l’altro, che il personale non confermato nei ruoli degli enti di area vasta e città metropolitane per lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali o non riallocato secondo le previsioni delle leggi regionali sulle funzioni di polizia amministrativa locale, transiti nei ruoli dei comuni con le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’art.1, comma 423, della legge n. 190/2014″.

Lo stesso articolo si premura di sottolineare che, fino al completo assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale, è fatto divieto agli enti di procedere all’assunzione di personale da destinare a tale funzione con “qualsivoglia tipologia contrattuale”. Unica eccezione a tale divieto sono le assunzioni di carattere stagionale, di durata non superiore a cinque mesi, non prorogabili. E’ evidente , quindi, la volontà del legislatore che ha non solo confermato, ma rafforzato quanto già previsto dal comma 424 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 , escludendo per le funzioni di polizia locale la possibilità di ricorso alle assunzioni anche a tempo determinato, tranne per il personale stagionale, fino a quando non sarà riassorbito tutto il personale in soprannumero in tale funzione; possibilità, invece, ammessa, nei limiti di legge previsti per le assunzioni a tempo determinato, per le altre funzioni amministrative (cfr. del. n. 19/2015 Sezione autonomie).

In ultimo, “per quanto riguarda il quesito sulla modalità di ricerca del personale di area vasta addetto alla polizia provinciale da ricollocare, se a livello regionale o nazionale, si rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e ai criteri e alle procedure per la ricollocazione, anche del personale appartenente ai corpi di polizia provinciale, fissati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. del 30/9/2015”.

Tale ultima questione, a breve, sarà oggetto di ulteriore, approfondita disamina.

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2 Commenti

  1. Penso che questo vostro articolo non tiene conto della legge di stabilita 2016 che afferma al comma 234 , che qualora la polizia provinciale in ambito regionale ha terminato il processo di riallocazione, gli enti possono ricominciare ad assumere a tempo indeterminato…la Puglia con la legge 37/2015 ha sbloccato la situazione…e infatti il comune di lecce ha appena assunto, due giorni fa 20 agenti di polizia municipale da una sua graduatoria attiva.
    Leggendo la nota anci alla legge di stabilità 2016 del resa nota il 12-gennaio 2016 che commenta così i comma 228 e 234 relativi alle Misure in materia di reclutamento di personale:
    “Nel triennio 2016-2018 Regioni ed Enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Si tratta di una disposizione particolarmente critica per i Comuni, in quanto abbatte drasticamente le percentuali di turn-over ridefinite peraltro dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014. Si sottolinea come tale limitazione del turn-over:
    -non riguardi il personale di qualifica dirigenziale, per il quale rimangono pertanto in vigore le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5,del decreto legge n. 90/2014, fermi gli adempimenti di cui al comma 424 della legge n. 190/2014, relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario, e di cui ai commi 219 (indisponibilità posti vacanti) e 221 (ricognizione dotazioni dirigenziali) della legge in commento;
    -non si applichi al personale assunto attraverso le procedure di mobilità disciplinate dall’art.1,commi 421 e ss. della legge n. 190/2014, dalle Città metropolitane e dalle Province: anche in tal caso valgono le percentuali ordinariamente previste dalla legislazione vigente;
    -non valga, solo per l’anno 2016, per gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, per i quali, ai sensi dell’art. 3, comma 5-quater del decreto legge n. 90/2014 è previsto un turn over pari al 100 per cento della spesa del personale cessato;
    -non riguardi il personale dei Comuni istituiti a seguito di fusioni intervenute dall’anno 2011, e le Unioni di Comuni, per i quali il successivo comma 229stabilisce che possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente; -non riguardi altresì i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali il comma 762 fa salva la disciplina di maggior favore stabilita dall’art.1, comma 562, della legge 296/2006, che consente l’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;
    -rimane ferma per tutti gli Enti locali la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibile delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto – legge n. 90/2014 L’art. 1, comma 424, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), ha previsto un sostanziale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni, finalizzato a destinare le relative capacità assunzionali all’assorbimento del personale soprannumerario delle Province e delle Città metropolitane. Questa nuova previsione consente il superamento delblocco assunzionale nei Comuni situati nelle Regioni presso le quali si sia completato il processo di mobilità del personale. In particolare si stabilisce lo sblocco delle procedure di reclutamento che reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov»”.
    In riferimento a ciò nel 2016 nei comuni si può procedere all’ assunzione di personale, scorrendo eventualmente graduatorie di idonei dell’ ente se il personale provinciale della propria regione viene ricollocato? Mi spiego. La regione puglia ha ricolocato con la legge regionale tutta la polizia provinciale, i comuni della regione quindi potranno assumere nel 2016 dalle proprie graduatorie di vincitori e idonei con un turnover superiore al 25% fino al 100%? Ho capito bene?
    cordialità
    Carmela

    • La questione sollevata dall’amica Carmela, in realtà, è stata già affrontata dal mio articolo in commento.
      La Corte dei Conti, infatti, nella Deliberazione n. 4/2016/PAR rimanda al comma 234 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016 per la soluzione al quesito sulla modalità di ricerca del personale di area vasta addetto alla polizia provinciale da ricollocare. In soldoni, il comma 234 testualmente recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità”, con ciò lasciando intendere che se a livello regionale il personale (ivi compreso quello appartenente alla Polizia Provinciale) degli enti di area vasta, il processo di riallocazione si è concluso, i vincoli e i limiti si intendono rimossi.
      Al riguardo, però, vorrei porre in evidenza quanto, sempre la Corte dei Conti, ha evidenziato in altri pareri sullo stesso argomento.
      Innanzitutto ha ribadito la volontà del legislatore nel dettare una disciplina ad hoc (Legge n. 78/2015) per il riassorbimento del personale di Polizia Provinciale, disciplina che si pone in evidente rapporto di specialità con la fattispecie più generale di cui all’art 1 commi 421 ss l. 190/2014.
      Come ha ricordato l’amica Carmela, la Regione Puglia ha emanato la Legge 28/12/2015 n. 37, che ha istituito la Sezione regionale di Vigilanza composto dall’organico formato attraverso il trasferimento del personale di Polizia provinciale dichiarato soprannumerario dalle Province al 30 novembre 2015.
      Ora, però l’art. 5 della Legge n.78/2015, norma speciale rispetto alla Legge n. 190/2014, richiama il “completo riassorbimento” del personale della Polizia Provinciale (all’interno del personale degli enti di vasta area) pena la nullità delle relative assunzioni.
      Vorrei, però, lanciare un grosso sasso nello stagno, stimolando la discussione.
      Il personale della Polizia della Provincia Alfa non ancora riallocato dovrà essere assorbito all’interno della Regione di appartenenza o dovrà attendere l’esaurimento delle procedure a livello nazionale?
      Qual è la reale portata dell’inciso “fino al completo assorbimento”? E’ il completo assorbimento della Polizia Provinciale della Regione Alfa o tutto il personale della Polizia di tutte le Province d’Italia?
      Il comma 234 della Legge stabilità 2016 richiama i commi 424 e 425 della Legge stabilità 2015, ma non l’art. 5 della Legge n. 78/2015. Se tale ultima norma contiene una disciplina speciale per la Polizia Provinciale, perché non interpretarla nel senso che il ripristino delle procedure di assunzione all’ambito regionale di riferimento vale per il personale indicato ai commi 424 e 425 L.S. 2015, ma non al personale indicato al all’art. 5 della richiamata L. 78/2015.

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