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Concorso di colpa e tamponamento

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Concorso di colpa e tamponamento.
La Cassazione civile, Sezione III, con ordinanza del 23-10-2024, n. 27497, ci ricorda che la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (Cass., 3, n. 8051 del 21/4/2016; Cass., 6-3, n. 21513 del 6/10/2020)

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