Conducenti professionali e rinnovo della CQC

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Con circolare prot. 19604/8.3, del 9 settembre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito importanti chiarimenti in relazione al rinnovo di validità quinquennale delle Carte di Qualificazione del Conducente, in scadenza proprio nel mese di settembre.

E’ necessario tener conto di tali chiarimenti anche da un punto di vista operativo, nei controlli di polizia stradale.

Come è noto, tenuto conto della necessità, per i conducenti professionali, di poter svolgere la propria attività una volta adempiuto all’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica e nelle more del rilascio del titolo abilitativo rinnovato, si rende necessario prevedere la possibilità di svolgere l’attività professionale anche in possesso della ricevuta della istanza di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente.

In particolare, il Ministero precisa che in considerazione del fatto che la Carta di Qualificazione del Conducente è necessaria per svolgere attività professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti, si dispone, in attesa di predisporre una procedura informatica che semplificherà il rilascio del titolo abilitativo in parola, che il titolare della CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a tre mesi..

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