Confermata la giurisdizione del G.O. per le ordinanze di rimozione degli impianti pubblicitari.

0
287

La sentenza del TAR Lazio n°2274 del 10 febbraio 2017 (Roma sez. II bis), conferma quanto ormai da anni si è stabilizzato: la giurisdizione del giudice ordinario in tema di impugnazione delle ordinanze comunali che impongono la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787; 27 marzo 2013 n. 1777; Cass. civ., Sez. Un., 19 agosto 2009, n. 18357; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 20 marzo 2013 n. 2859; Sez. II, 26 giugno 2014 n. 6779), non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al Codice della Strada. Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente comma 11 dell’art. 23, per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali abusivamente installati, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della legge 24 novembre 1981, n. 689, irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata. Del resto è inidonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che, in relazione all’installazione di insegne pubblicitarie sussistano anche poteri dei Comuni in materia urbanistica ed edilizia (occorrendo per l’installazione non solo un’autorizzazione ex art. 23, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ma anche un provvedimento di concessione dell’uso del suolo su cui insiste l’impianto), laddove tali poteri non siano stati concretamente esercitati, come nel caso in esame. Aggiungasi, sotto altra visuale, che conformemente a giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787; 27 marzo 2013 n. 1777) l’impugnazione di una violazione amministrativa o di un verbale di accertamento esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l’esercizio dell’attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata dell’Amministrazione, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove l’amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui