Confisca obbligatoria e confisca facoltativa in giurisprudenza.

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Confisca obbligatoria e confisca facoltativa in giurisprudenza.

L’art. 20 terzo comma della legge n. 689 del 1981 contiene, secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass., n. 3788 del 1997; n. 10472 del 1996; n. 8719 del 1996; n. 6447 del 1996; n. 10851 del 1994, n. 4036 del 1991), norme generali e residuali sulla confisca amministrativa obbligatoria, applicabili ad ogni ipotesi specifica di irrogazione di sanzioni amministrative per la quale non sia diversamente stabilito (art. 12). Tra tali norme assume rilievo centrale, quella (direttamente mutuata dal legislatore del 1981 dal previgente art. 240 c.p.) per cui la confisca, facoltativa con riguardo agli strumenti della perpetrata violazione, è obbligatoria per le cose che della violazione costituiscano il prodotto o delle cose “… la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa”, nell’uno e nell’altro caso rimanendo la confisca esclusa se dette cose appartengano a terzi (nella prima ipotesi se il proprietario non sia anche destinatario dell’ingiunzione e nella seconda se le richiamate attività possano essere consentite “mediante autorizzazione amministrativa”).

Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998, n. 4545

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