Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1743/2016 ha elencato una serie di principi ai quali le Prefetture devono attenersi per le informative antimafia

0
514

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal legislatore, comprendono  una serie di elementi del più vario genere e, spesso, anche di segno opposto, frutto e cristallizzazione normativa di una lunga e vasta esperienza in questa materia, situazioni che spaziano dalla condanna, anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della presenza mafiosa, alla mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte dell’imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni criminali, alla sussistenza di vicende organizzative, gestionali o anche solo operative che, per le loro modalità, evidenzino l’intento elusivo della legislazione antimafia. Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1743 del 03/05/2016 ha elencato una serie di principi ai quali deve attenersi la Prefettura nel valutare gli elementi che possono essere considerate “ spie” per determinare il tentativo d’infiltrazione mafioso.   L’autorità prefettizia  al fine dell’interdittiva antimafia deve valutare il rischio che l’attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base dei seguenti elementi:

  1. a)i provvedimenti ‘sfavorevoli’ del giudice penale;
  2. b)le sentenze di proscioglimento o di assoluzione;
  3. c)la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d. lgs. n. 159 del 2011;
  4. d)i rapporti di parentela;
  5. e)i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;
  6. f)le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa;
  7. g)le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa;
  8. h)la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi ‘benefici’;
  9. i)l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.

Vai alla sentenza per il dettaglio consiglio di stato 1743 del 03 maggio 2016

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui