Contestazione differita dei verbali

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In tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all’ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale verbalizzante, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà e degli accadimenti e dell’effettivo svolgimento dei fatti (cfr. Cass., S.U., n. 17355 del 2009 e Cass. n. 2434 del 2011). Con riferimento al motivo attinente all’assunta illegittimità dell’attività di contestazione siccome svoltasi in modo differito rispetto al momento dell’effettivo accertamento compiuto con lo strumento di rilevazione elettronica, se ne rileva ugualmente la sua manifesta infondatezza. Va osservato, in proposito, che costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza che la disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall’esaminato art. 14 della  legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla regolamentazione speciale prevista in materia di infrazioni derivanti dalla trasgressione delle norme sulla circolazione stradale come dettagliatamente emergenti dagli artt. 200 e 201 del vigente codice della strada.

Invero il richiamato art. 200, al comma primo (come, da ultimo, modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 35), dispone, in via generale, che la violazione “fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata” tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (con obbligo, in ogni caso, di notificazione del verbale ai soggetti solidalmente responsabili, di cui all’art. 196 del codice della strada, entro 100 giorni dall’accertamento della violazione).
Al comma secondo dello stesso art. 200 (come sostituito dallo stesso art. 35 della recente legge n. 120 del 2010) è stata prevista la facoltà, per l’organo accertatore, di redigere il verbale di contestazione con l’ausilio di sistemi informatici, sottolineandosi, però, come anche in tal caso il verbale debba contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, degli elementi essenziali idonei all’identificazione del trasgressore e della targa del veicolo mediante il quale sia risultata commessa l’infrazione, aggiungendosi che, a tal fine, occorre, comunque, ricollegarsi alle previsioni emergenti dal regolamento dello stesso codice.

L’art. 201 (come anch’esso modificato dall’art. 36 della richiamata legge 29 luglio 2010, n. 120) sancisce che la contestazione deve avvenire attraverso la notificazione del verbale “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata” entro 90 giorni dall’accertamento (mentre prima il termine era di 150 giorni) e che nel verbale medesimo devono essere riportati i motivi che non hanno consentito di procedere alla contestazione contemporaneamente all’accertamento, rendendola impossibile. Diversamente, il menzionato art. 14 della legge 689/81, si limita soltanto a prevedere che la contestazione debba essere attuata mediante la notificazione del verbale quando non avvenuta nella forma immediata, prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna prescrizione in ordine alla successiva necessità di indicare i motivi che non avevano permesso di dar luogo alla contestazione in modo contestuale al realizzato accertamento. Dal confronto di quest’ultima disciplina di carattere generale con quella specifica contemplata per le violazioni al codice della strada si evince la conseguente inapplicabilità a quest’ultima del principio costantemente affermato in relazione alla prima in virtù del quale la mancata contestazione immediata, pur ove possibile, della violazione non produce alcun effetto estintivo, a condizione che si sia comunque proceduto alla tempestiva notificazione degli estremi della violazione oggetto dell’accertamento nel prescritto termine.

Con riferimento al sistema predisposto nel codice della strada si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle disposizioni precettive dallo stesso previste riveste un ruolo essenziale in funzione dello svolgimento legittimo del procedimento sanzionatorio, ragion per cui non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende invalidi i successivi atti del medesimo procedimento, con la puntualizzazione che, in ogni caso, qualora non si proceda a contestazione immediata deve esserne data contezza, esprimendo i relativi motivi, nel verbale di contestazione successivamente notificato. In conseguenza di questa impostazione la prevalente giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in materia di violazione del codice della strada, nel caso in cui il giudice dell’opposizione avesse ragionevolmente ritenuto, in virtù del suo prudente apprezzamento (e, perciò, del suo motivato convincimento alla stregua delle risultanze probatorie emergenti dagli atti processuali) – pur con le limitazioni già stabilite con riguardo alle ipotesi elencate, ancorché a titolo esemplificativo (vedasi, ad es., Cass. n. 19902 del 2009), nell’art. 384 reg. esec. approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che la contestazione immediata, del cui difetto l’interessato si fosse lamentato (deducendolo ritualmente nell’atto di opposizione), sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e prendendo in considerazione il principio di economicità dell’azione amministrativa, avrebbe dovuto annullare l’atto sanzionatorio imposto (ovvero il verbale di accertamento, in caso di sua diretta impugnazione, o l’ordinanza-ingiunzione conseguente al rigetto del ricorso gerarchico proposto in via amministrativa).

Questa regola, in via di principio, è stata oggetto di applicazione soprattutto in relazione ad un tipo di contestazione che ha costituito uno dei maggiori spunti di contenzioso giudiziario, ossia con riferimento a quello concernente le violazioni delle norme sui limiti di velocità (disciplinate essenzialmente negli artt. 141 e 142 C.d.S.) compiute attraverso l’utilizzazione di apparecchiature di rilevamento elettronico cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, si è ritenuto necessario che nel relativo verbale notificato venissero indicate le ragioni per le quali non era stato possibile procedere alla contestazione immediata, sulla sussistenza delle quali era possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità organizzative dei servizi di vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione. La giurisprudenza ha, peraltro, rilevato che l’art. 384 del citato regolamento di esecuzione identificava alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, tipizzandoli, senza, perciò, lasciare, in caso di loro sussistenza, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di contestazione implicava di per sè la giustificazione della mancata contestazione immediata, stante l’affermazione ex lege della sua impossibilità.

Nel contesto di questo quadro normativo che ha conosciuto numerose modifiche al testo originario del codice della strada, intervenne, nel 2003, con significativa incidenza su di esso, il decreto legge n. 151 del 27 giugno (pubbl. in Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149), convertito, con modificazione, nella legge 1 agosto 2003, n. 214 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2003, n. 186, supplemento ordinario n. 133), il quale, con l’art. 4, comma primo, ebbe ad apportare una serie di variazioni all’art. 201 del predetto decreto legislativo riportando direttamente in questa norma l’elenco dei casi per i quali non poteva ritenersi, per espresso disposto normativo, necessaria la contestazione immediata, fermo restando l’obbligo, in queste ipotesi, per gli organi accertatori, di procedere comunque alla notificazione degli estremi della violazione nel termine (ora ridotto per effetto della recente legge n. 120 del 2010) di 90 giorni dall’accertamento, con la riaffermazione del principio generale contenuto nel comma primo della stessa disposizione in base al quale, in caso di impossibilità della stessa contestazione in forma immediata, il verbale, da notificarsi nel predetto termine, deve contenere l’esplicazione sufficiente dei motivi della riferita impossibilità.

In particolare il nuovo (ed attualmente vigente) comma 1-bis dell’art. 201, come recentemente integrato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 36, comma primo, della così complessivamente dispone:

“Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma primo:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui al decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133 bis;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui all’art. 141, all’art. 143, commi undicesimo e dodicesimo, agli artt. 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”. Con l’integrazione apportata dalla legge n. 120 del 2010 è stato, altresì, specificato che, nelle ipotesi riportate nella nuova riportata lett. g-bis del comma 1-bis, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora si proceda all’accertamento mediante dispositivi o apparecchiature che siano stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo totalmente automatico. E’ necessario, però, a quest’ultimo scopo, che gli strumenti di rilevazione vengano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale indicati all’art. 12 comma primo, puntualizzandosi come fuori dei centri abitati possano essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, valutando il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, alla stregua delle direttive fornite dal Ministero dell’interno, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per le violazioni riconducibili a tutti questi casi, perciò, non è più necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1-ter del medesimo art. 201 (introdotto sempre per effetto del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, art. 4 convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, ed integrato ad opera della legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 36), si evince che il legislatore non ha inteso imporre nemmeno l’osservanza dell’obbligo dell’esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti, per presunzione di legge, nella natura stessa delle violazioni, risultando sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell’infrazione in modo preciso e dettagliato e con l’indicazione degli ulteriori elementi contenuti nell’art. 385 regolamento di esecuzione comma primo, (rimasto immutato).

Più precisamente il citato comma 1-ter, nel primo periodo, recita:

“Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.

Da questa disposizione si desume, pertanto, che, al di fuori degli individuati casi, quando si procede a contestazione differita con la successiva notificazione degli estremi della violazione, è indispensabile anche indicare i motivi che non hanno consentito di provvedere alla contestazione stessa in modo contestuale all’accertamento e, tanto, sulla scorta dell’implicito presupposto che non sono solo quelli specificamente richiamati i casi in cui è possibile procedere a contestazione, per l’appunto, differita, potendo in concreto configurarsi altre particolari eventualità in cui, per motivi contingenti, è impedito agli organi accertatori di realizzare la contestazione immediata; in quest’ultima situazione rimane obbligatorio, a carico degli agenti, riportare l’indicazione specifica dei motivi ostativi alla stessa contestazione immediata. A questo rinnovato quadro normativo possono, peraltro, ugualmente applicarsi i principi elaborati dalla precedente giurisprudenza e ritenere, dunque, che nei casi elencati nell’art. 201, comma 1-bis, da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all’obbligo della contestazione immediata, non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma, appunto, immediata e l’indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata.

Alla luce delle riportate argomentazioni deve, pertanto, ritenersi insussistente la dedotta illegittimità dell’accertamento relativa alla violazione dell’art. 142.

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