Contingentamento apparecchi da gioco art. 110, c. 6, lett. a) e b), Tulps Decreto direttoriale 27.7.2011

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Abstract

La disciplina del contingentamento degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6-a), SLOT e VLT, è dettata dal decreto Direttoriale del 2011, mentre gli apparecchi ex art. 110 c. 7 restano disciplinati dai D.D. del 2003 e del 2007; pertanto la previsione del decreto del 2007 art. 2 c. 3 seconda parte, che recita “Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita”, non è più vigente anche alla luce di quanto evidenziato nel Vademecum sui giochi pubblicato dall’ANCI, relativamente ai citati decreti 2003 e 2007, per la parte vigente.

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Premessa                

In ordine al contingentamento degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 e 7 Tulps sono tuttora in vigore i tre Decreti con cui sono stati individuati i limiti numerici massimi  per l’installazione dei predetti apparecchi da gioco:

Decreto interdirettoriale 27.10.2003[1], all’art. 3, comma 3, disponeva che per i bar, i ristoranti, gli stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi (Corner), i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili <<..… l’offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all’articolo 110, commi 6 [e 7, lettera b)][2] del Tulps .….>>, pertanto in tali punti di vendita è necessaria l’installazione di almeno un apparecchio senza vincita in denaro del comma 7, lettere a) o c) ovvero quelli elettromeccanici e meccanici.

Decreto Direttoriale del 18.01.2007[3], all’art. 2, comma 3 stabiliva che “In ciascun punto di vendita di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all’art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita”.

Infine, il Decreto direttoriale 27.7.2011[4] all’art. 7, comma 1, ha stabilito che “Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps, la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007, nonché dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010”.

Quest’ultimo decreto modifica e limita i primi due solo relativamente agli apparecchi del citato comma 6.

Nuovo contingentamento apparecchi da gioco art. 110, comma 6 Tulps

 

            Il susseguirsi negli anni di tali decreti ha dato luogo a numerose incertezze negli operatori e responsabili uffici di polizia amministrativa, soprattutto in ordine al contingentamento degli apparecchi da gioco del comma 6 del Tulps.

La legge 220/2010[5] (legge di stabilità 2011), all’art. 1, comma 81, aveva stabilito che l’Aams predisponesse un nuovo decreto direttoriale per la determinazione dei parametri numerico ­quantitativi per l’installazione e l’attivazione, in ciascun esercizio commerciale, centro di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps, secondo i seguenti criteri:       1) tipologia di locali in relazione all’esclusività dell’attività di gioco esercitata;       2) estensione della superficie;

In data 27.7.2011 fu emanato il relativo decreto, di cui si è dato conto in premessa, in vigore dal 1 settembre 2011, che oltre a fornire una nuova determinazione dei parametri per gli apparecchi da gioco del comma 6, art. 110, provvedeva anche a dettare prescrizioni in ordine alla loro installazione  e individuare la tipologia dei punti di vendita di gioco.

Preliminarmente, l’analisi dei citati decreti ci consente di definire che per le sale da gioco autorizzate ex art. 86 Tulps resta in vigore l’art. 2, comma 3 del Decreto Direttoriale 18.01.2007; tale disposizione va letta, però, sopprimendo dal testo le parole “6 o”; pertanto il nuovo testo del comma prevede che” è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110 comma 7, del Tulps ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita …”, con la conseguenza che  mentre in precedenza era possibile installare ogni 5 mq in alternativa tra loro, un apparecchio del comma 6 a) o un apparecchio del comma 7, adesso sarà possibile installare ogni 5 mq cumulativamente sia un apparecchio del comma 6 sia un apparecchio del comma 7.”

 

Punti di vendita per la raccolta di gioco

E’, quindi, fondamentale esaminare la tipologia dei punti vendita, stabiliti dal citato art 3, recante: “Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco”, ove è autorizzata la commercializzazione dei prodotti da gioco.

 

Al comma 1 sono individuati i punti di vendita viene esercitata attività di gioco esclusiva:

  1. a) agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
  2. b) negozi di gioco di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all’articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
  3. c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
  4. d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del Tulps;
  5. e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

 

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che sono considerati punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva, i punti di vendita individuati al comma 1 che hanno “attività di gioco esclusiva”, presso i quali sono presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande purché:

– dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco, e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all’attività di gioco;

– l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;

– l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;

– l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.

 

Mentre il comma 3 prescrive che sono  da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici quelli nei quali l’attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente, di seguito individuati:

  1. a) punti vendita di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  2. b) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

 

Ed ancora il comma 4 dispone che si considerano punti di vendita con attività diversa da quella di gioco:

  1. a) bar ed esercizio assimilabile;
  2. b) ristorante ed esercizio assimilabile;
  3. c) stabilimento balneare;
  4. d) albergo o esercizio assimilabile;
  5. e) edicole;
  6. f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del Tulps, purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

Parametri per l’installazione degli apparecchi da gioco

Per la installazione dei citati apparecchi devono, quindi, essere applicati i parametri individuati dall’art. 4, comma 1, del decreto 27.7.2011, ove è stabilito che “la condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) ……, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari ad almeno 2 metri quadrati ….”.

Il comma 2 dispone, altresì, che il numero degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate nell’art. 3, nonché all’estensione della superficie del punto di vendita, secondo quanto riportato nella tabella seguente.”

Infine, il comma 3 stabilisce che per il  calcolo  della  superficie, ai fini della valutazione del contingentamento degli apparecchi, deve essere esclusa la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area  del  punto di vendita.       A maggiore chiarimento, a tale art. 4 è stata allegata la tabella, di seguito riportata, ove viene indicato il numero degli apparecchi del comma 6 installabili.

 

Punti di vendita Numero di apparecchi comma 6, lettera a) del Tulps installabili (SLOT) Numero di apparecchi comma 6, lettera b) del Tulps installabili (VLT)
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita assimilabili, individuati all’articolo 3, numeri 1 e 2 del presente decreto (sale scommesse, sale bingo, sale dedicate solo ai comma 6 con licenza della Questura, sale giochi autorizzate dal Comune e dalla Questura per le VLT). Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi. Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 VLT;

tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 VLT;

oltre 300 metri quadrati fino a 150 VLT

Punti di vendita individuati all’articolo 3, numero 3 del presente decreto (esercizi con attività principale diversa dalla vendita dei prodotti da gioco, come i bar autorizzati anche al gioco della corse tris; rivendite di tabacchi e ricevitorie del lotto). Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi. L’installazione non è consentita
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all’articolo 3 numero 4 lettere a), b) e) ed f) del presente decreto (bar, ristoranti,edicole, esercizi commerciali e circoli privati autorizzati ai sensi dell’art. 86 Tulps). Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq L’installazione non è consentita
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all’articolo 3, numero 4, lettere c) e d) del presente decreto (stabilimenti balneari, alberghi o esercizi assimilabili) Fino ad un massimo di 10 apparecchi L’installazione non è consentita

 

Da quanto sopra si conclude che per la installazione degli altri apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c) tulps, nonché degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, si seguono  i limiti numerici e quantitativi introdotti dai richiamati decreti del 27.10.2003 e del 18.01.2007. 

 

Prescrizioni                Concludiamo, infine, ricordando che l’art. 5 del presente decreto pone le seguenti prescrizioni, oltremodo stringenti, in ordine alla installazione degli apparecchi da gioco.- non possono essere installati nei punti di vendita individuati al precedente art. 3, qualora si trovino all’interno di luoghi di cura, istituti  scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto;-  non è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei punti di vendita indicati al precedente art. 3, e comunque al di fuori degli spazi destinati al gioco, delimitati e sorvegliati;- il titolare del punto di vendita  deve  garantire  il rispetto del divieto per i minori di anni diciotto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro; – per  i  punti  di  vendita  restano, inoltre, in vigore le prescrizioni per la raccolta delle varie forme di gioco e per la separazione degli ambienti, disposte dal precedente Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007, art. 3, che di seguito si riassumono:1) ai minori degli anni 18 è vietato l’ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita per la commercializzazione dei giochi pubblici quali sale scommesse, sale destinate al gioco del “Bingo”, sale pubbliche da gioco o locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito. Per assicurare l’osservanza di tale divieto è consentito richiedere l’esibizione di valido documento di riconoscimento; 2) gli apparecchi da gioco da intrattenimento devono essere posti in locali separati da quelli ve si svolge il gioco del “Bingo”;3) nel punto di vendita gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 Tulps, devono essere posti in aree dedicate e separate da quelle in cui sono collocati apparecchi da gioco di diversa tipologia;

4) l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 Tulps, è consentita nei locali ed esercizi  a condizione che siano dotati di punti di accesso alla rete telematica;

5) tali punti di accesso devono garantire

  1. a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
  2. b) il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
  3. c) la protezione degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero fatti che possano pregiudicarne il corretto funzionamento.

6) gli apparecchi per la raccolta del gioco non possono essere installati all’esterno dei locali o delle zone autorizzate.

[1] Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, recante “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati; in G. U. n. 255 del 3 novembre 2003.

[2] Lettera abrogata dal comma 495 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 –  li apparecchi da gioco di cui al comma 7, lettera b), non convertiti negli apparecchi di cui al comma 6 o al comma 7, lettera a) o c), furono banditi definitivamente dal 1 maggio 2004.

[3] Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007, recante “Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”; in G. U.  n. 27 del 2 febbraio 2007.

 

[4] Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto Direttoriale Aams 27 luglio 2011, recante “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”; in G. U. n. 187 del 12 agosto 2011.

[5] Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011); in G. U. n. 297 del 21 dicembre 2010 – S. O n. 281.

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