Contingentamento esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

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Contingentamento esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), con sentenza n°9220 del 04/08/2017, ha confermato la legittimità del provvedimento con cui, il Comune di Roma, ha dichiarato irricevibile la SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande, da insediarsi in una zona cittadina contingentata dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 2010 (che non consente il rilascio di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione negli Ambiti tutelati di cui al comma 4dell’art. 10, tra cui l’Ambito n. 1).

“Questa Sezione (per tutte, v. sentenza 6 aprile 2012, n. 3203) ha avuto modo di chiarire che:

“L’art. 64 d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, dopo avere indicato al primo comma che l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, fa presente al terzo comma che, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico … , ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Il terzo comma del detto art. 64 specifica altresì che tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità; in ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione. Ne consegue in primo luogo che, per procedere al legittimo esercizio dell’attività di somministrazione di cibi e bevande, è richiesta una espressa autorizzazione, ad eccezione dei casi di cui al secondo comma dell’art. 64 … ed essendo ben possibile, anzi, essendo necessario, che l’amministrazione comunale competente per territorio adotti una specifica programmazione stabilendo criteri predeterminati aventi carattere oggettivo, finalizzati a garantire sia l’interesse della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività”.

Legittimo il diniego, buono il regolamento e la programmazione capitolina.

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