Verbalizzazione illegittima se non indica la tipologia temporanea o permanente della postazione. Il comma 6 bis dell’art. 142 del codice della strada, prevede che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada.”.
Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 168 del 2002, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox”, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.
Salvatore Schiavone