Se l’organo di Polizia Stradale è organizzato per espletare, su strada, i controlli dell’alcolemia, mediante etilometro omologato, il conducente non può sottrarsi al “test” argomentando di voler effettuare l’accertamento del tasso alcolemico presso l’ospedale.
Un simile comportamento integra il “rifiuto” penalmente punibile.
A stabilirlo è la Cassazione penale che –confermando le risultanze della Corte di Appello di Caltanissetta, rese con sentenza n°54/2012- ha confermato la condanna inflitta ad un conducente “polemico” alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, per il reato di cui all’articolo 187 comma 7 CdS.
Secondo la difesa il giudice di appello non avrebbe correttamente interpretato le risultanze probatorie, atteso che dalle emergenze istruttorie era emerso che il diniego dell’imputato di sottoporsi all’esame a mezzo etilometro per l’accertamento del tasso alcolimetrico non costituiva un immotivato pretesto per sottrarsi all’accertamento, ma si fondava sulla richiesta di essere condotto al locale ospedale, che distava appena tre chilometri dal luogo in cui era stato fermato, per essere sottoposto a regolare prelievo ematico ovvero biologico da parte dei sanitari.
“Il prevenuto quindi non poteva rifiutarsi di sottoporsi all’esame una volta che gli agenti operanti, in considerazione dei sintomi da lui manifestati, lo avevano ritenuto necessario, nè poteva scegliere modalità diverse per accertare lo stato di ebbrezza quali il prelievo ematico effettuato dai sanitari anzichè l’alcol-test effettuato dagli agenti operanti a mezzo etilometro” (Sez IV, Sent., 25-06-2014, n. 27622).
Al rigetto del ricorso è conseguito anche il carico di speseprocessuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo