CQC scaduta da oltre due anni, la circolare del MIT chiarisce alcune perplessità.

0
495

La Carta di Qualificazione del Conducente, conosciuta dagli esperti del settore trasporto merci e persone con l’acronimo CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida.

Essa è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.

Questa tipologia di “patente” sia nella prima fase del rilascio, comporta, da parte dei conducenti uno studio impegnativo al fine del suo rilascio.

Già in questa fase vi è una complessità, la quale si configura anche nell’esercizio successivo del rinnovo. Come per tutte le tipologie di patenti di guida citate, anch’essa ha una validità di 05 (cinque) anni.

È proprio per questo è di recente intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervento con propria circolare n. 14087 /8.3 del 11 giugno 2018, avente ad oggetto:” Qualificazione CQC scaduta da oltre due anni”.

Questa circolare segue e nello stesso tempo abroga la circolare prot. 26681 del 21 dicembre 2017 emanata dello stesso ente relativa alle disposizioni applicative in materia di rinnovo delle qualificazioni CQC, in particolare di quelle scadute da oltre due anni, da ciò si comprende la complessità della materia.

La normativa di settore, prevedeva l’obbligo della frequenza di un corso di formazione periodica propedeutico al rinnovo di validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni.

Il MIT, nella attuale circolare ha previsto che ai sensi dell’art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, stabilisce che qualora la qualificazione CQC sia scaduta da oltre due anni, per poterla rinnovare, il titolare, oltre a frequentare un corso di formazione periodica, deve sottoporsi anche ad un esame comprendente sia la parte comune che la parte specialistica (di seguito denominato, “esame di ripristino”).

All’istanza di sostenere l’”esame di ripristino” devono essere allegate:

  1. a) attestazione di versamento di euro 16,00 su c/c n. 4028 relativa all’assolvimento del bollo sull’istanza;
  2. b) attestazione di euro 16,00 su c/c n. 4028 relativa all’assolvimento del bollo sulla patente CQC rilasciata in caso di esito positivo dell’esame;
  3. c) attestazione di euro 16,20 su c/c n. 9001 relativa all’operazione di cui al punto 1 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.

L’istanza per sottoporsi ad “esame di ripristino” ha durata di un anno, come previsto dal paragrafo c) della circolare 21 maggio 1992, n. 81 del Direttore Generale della Motorizzazione. Trascorso detto periodo, l’utente dovrà presentare nuova istanza, corrispondendo nuovamente gli importi previsti dalle norme vigenti.

Sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Uffici Motorizzazione civile, si rende necessario fornire alcune precisazioni al riguardo.

Come ben riportato nella circolare in commento, il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, una delle quali scadute da oltre 2 anni, deve frequentare un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l’altra tipologia di trasporto. Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi all’“esame di ripristino” nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni.

Il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone entrambe scadute da oltre 2 anni.

Nel caso in cui un conducente sia titolare di entrambe le qualificazioni CQC scadute da oltre 2 anni, lo stesso non potrà presentare istanza congiunta per sostenere entrambi gli “esami di ripristino”.

Detto conducente, invero, dovrà presentare:

prima 1’istanza per sostenere l’”esame di ripristino” relativa ad una delle due abilitazioni CQC;

una successiva istanza di ripristino per l’altra CQC utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, sia la parte comune che la parte specialistica.

La decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC

La frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni.

Consente il rinnovo di validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro due anni dal giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva (per esemplificare, è possibile il rinnovo di validità, senza obbligo di sostenere l’esame di ripristino di una qualificazione CQC scaduta il 25 maggio 2016, qualora il corso di formazione periodica frequentato dal titolare sia terminato il 25 maggio 2018).

Qualora il corso di formazione periodica abbia termine dopo due anni dalla data di scadenza della qualificazione CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo essersi sottoposto ad “esame di ripristino”.

L’“esame di ripristino”, prevede, conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.M. 20 settembre 2013, sia la prova relativa alla parte “comune” che la prova relativa alla parte “specialistica”. Di conseguenza, a titolo di esempio, un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre 2 anni, che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d’esame relativa alla parte comune che alla parte specialistica.

In questo ultimo caso, un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non comporta la revoca della qualificazione CQC per il trasporto di cose.

In caso di “esame di ripristino” i 5 anni di validità decorrono dalla data di svolgimento, con esito positivo, dell’esame stesso.

Le modalità di effettuazione degli “esami di ripristino” sono le medesime previste per il conseguimento della qualificazione CQC.

L’istanza di “esame di ripristino” può essere presentata anche in un Ufficio Motorizzazione civile di provincia differente da quella in cui ha sede l’ente presso il quale è stato svolto il corso di formazione periodica.

Rinunzia alla qualificazione CQC

Il titolare di qualificazione CQC può, in qualsiasi momento, richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile di revocare la propria abilitazione. La rinuncia alla qualificazione CQC comporta la revoca della stessa e l’interessato potrà conseguire una nuova abilitazione esclusivamente secondo le procedure ordinarie, frequentando, cioè, un corso di qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità.

La rinuncia sarà annotata nel sistema informatico inserendo una “revoca per altri motivi”.

In caso di rinuncia, la patente CQC deve essere riconsegnata all’Ufficio Motorizzazione civile e l’utente dovrà (salvo intenda rinunciare anche alla patente di guida) richiedere un duplicato della patente di guida, sulla quale, ovviamente, non sarà riportato codice 95 relativo alla CQC revocata.

Nel caso il conducente, già titolare di entrambe le qualificazioni CQC, abbia dapprima rinunciato a una delle due, ma che, dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla deve frequentare esclusivamente il corso integrativo (solo la parte speciale relativa al trasporto di merci o di persone, a seconda del caso) previsto dall’art. 9, commi 1 o 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 e sostenere il relativo esame solo sulla parte specialistica.

La circolare prot. 26681 del 21 dicembre 2017 è abrogata.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui