Cronaca di un annullamento annunciato: al macero le ordinanze sindacali contro gli SPRAR.

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Come si poteva facilmente immaginare, finiscono al macero (ed in malo modo) le “ordinanze politiche”, serialmente adottate dai sindaci leghisti della provincia di Bergamo.

Per ora, con la sentenza del TAR Lombardia, Sez. Brescia, n° 77, del 22 gennaio 2018, a farne le spese è il Comune di Serina che, a fronte del ricorso presentato dal Prefetto di Bergamo e dal Ministero dell’interno, vede gravare sulle casse del comune anche la condanna alle spese (€ 1.500,00, oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato), quale risultato di una pedestre rappresaglia politica mal orchestrata.

Per riepilogare bene le cose, è bene evidenziare che tra l’agosto ed il settembre 2017, i Sindaci di molti Comuni ubicati nelle Province ricadenti nel Distretto della Corte d’Appello di Brescia, hanno fatto pervenire presso i rispettivi Uffici Territoriali del Governo ordinanze di contenuto sostanzialmente identico con cui essi, ritenendo di esercitare i poteri previsti dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), nonché dall’art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), hanno stabilito stringenti prescrizioni dirette ai proprietari o possessori di immobili messi a disposizione della Prefettura nell’ambito di progetti S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati), obbligandoli a comunicazioni e oneri, dietro comminatoria di sanzioni amministrativi, o, addirittura, di denuncia penale. L’ordinanza impugnata, che è stata “giustiziata” con la sentenza n°77/2018, appartiene a questo gruppo di provvedimenti.

Il proposto thema decidendum impone al Collegio di verificare il corretto perimetro espansivo degli eccezionali poteri riconosciuti all’Autorità sindacale dagli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Rimarca il Collegio che : “La Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 7 aprile 2011, ha chiarito che ai sindaci non è concessa una discrezionalità indeterminata nell’ambito delle scelte amministrative aventi conseguenze sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate. Per effetto di tale sentenza, i poteri extra ordinem del Sindaco possono essere utilizzati solo quando sussistano i presupposti per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana…. Il presupposto per la legittima adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile e urgente è, in altri termini, rappresentato dall’esistenza di un grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, non altrimenti fronteggiabile, a fronte del quale ricorra una (documentata) ragione di urgenza e/o indilazionabilità nel provvedere. In particolare: se la contigibilità consiste in una situazione imprevedibile ed eccezionale insuscettibile di essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento; l’urgenza, causata dall’imminente pericolosità, impone l’adozione di un efficace provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dall’ordinamento giuridico (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 dicembre 2014 n. 2090; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 1255). Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, il Sindaco può ricorrere motivatamente allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza: sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell’adozione delle misure ordinarie); sia una condizione di pericolo imminente al momento dell’adozione dell’ordinanza, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza fosse sorta in epoca antecedente. Indispensabile, comunque, è sempre la sussistenza, l’attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 29 gennaio 2014 n. 19; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 giugno 2013 n. 709; T.A.R. Basilicata, 23 maggio 2013 n. 294). È necessario rammentare, ulteriormente rispetto ai già riportati insegnamenti giurisprudenziali, come le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco possano essere adottate solo quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto costituenti concreta minaccia per la pubblica utilità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico vigente, in quanto, il potere esercitabile dal Sindaco in base alla normativa succitata presuppone una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con alcun altro tipo di provvedimento e tale da risolvere una situazione comunque temporanea. I principi sopra esposti sono stati anche recentemente confermati dal Consiglio di Stato (cfr. sez. V, sentenza 21 febbraio 2017 n. 774), che ha ribadito i consolidati principi in materia, secondo cui presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento (non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità: cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697 e sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276). Coerentemente rispetto a quanto, come sopra, esposto, per Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016 n. 3369, non è, quindi, legittima l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, ovvero quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Se il potere di ordinanza di cui si discute presuppone, necessariamente, la presenza di situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, soltanto in ragione ed a fronte (della dimostrata presenza) di tali situazioni, si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2697; 5 settembre 2015, n. 4499).

Il provvedimento gravato – il cui tratto contenutistico, invero, presenta disomogenee linee di intervento, accomunate dall’imposizione di variegati obblighi comunicativi ed informativi a carico di soggetti comunque coinvolti dalla “messa a disposizione” di unità immobiliari preordinate a dare alloggio a cittadini extracomunitari – non dà conto: in primo luogo, della presenza di un nesso di univoca preordinazione funzionale degli obblighi da esso imposti con la salvaguardia degli interessi pubblici per la tutela dei quali esso risulta essere stato, dichiaratamente, adottato (in altri termini, non essendo dato comprendere come il “censimento” e/o la “raccolta dati” possano dimostrarsi, effettivamente e direttamente, rilevanti al fine dell’adozione di interventi che, in quanto veicolati da ordinanza contingibile ed urgente, non possono certo esaurirsi nell’acquisizione di un compendio informativo); in secondo luogo, del carattere di “non prevedibilità e/o prevenibilità” del fenomeno che si è inteso fronteggiare (atteso che, notoriamente, il pur assai consistente flusso migratorio che interessa il nostro Paese non può certo dirsi caratterizzato da repentina, recente ed imprevedibile insorgenza e/o ingravescenza rispetto a fenomenologie migratorie che, purtroppo, addensano da epoca largamente risalente i territori dell’intera Unione Europea; in terzo luogo, dell’“urgenza del provvedere”, ovvero della assoluta – e, soprattutto, non altrimenti fronteggiabile – necessità di porre in essere un intervento, a tutela della pubblica incolumità, insuscettibile di essere non soltanto affidato a strumenti “ordinari” (quali, in ipotesi, una disciplina di carattere generale, anche di natura regolamentare), ma anche temporalmente differito. L’ordinanza – fuori da indimostrate e non documentate enunciazioni, insuscettibili di sollevarsi da un rango meramente assertivo – non offre alcuna emersione giuridicamente significativa ai presupposti che assistono la legittima esercitabilità del potere contingibile ed urgente: e, in quanto tale, dimostra un decettivo (ed illegittimo) impiego del potere extra ordinem al fine di disciplinare obblighi comunicativi ed informativi affatto suscettibili di conformazione attraverso l’ordinaria strumentazione regolativa appartenente al plesso dei poteri esercitabili dall’Autorità locale.

“L’esondazione che l’ordinanza assoggettata nella fattispecie a sindacato giurisdizionale dimostra, con riferimento all’alveo di legittima adottabilità dei provvedimenti extra ordinem, ne impone l’annullamento”.

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