Cumulo giuridico e “supercazzola” motivazionale!

0
120

A dispetto di quanto la Cassazione ha più volte evidenziato, i giudici di pace non sono tutti propensi a fare rigorosa applicazione della Legge, quando vengano sottoposte alla loro attenzione, questioni pregne di forte “suggestione equitativa” (vale a dire, in soldoni, quando sembra brutto fare torto al ricorrente e sembra cattiva educazione dare ragione alla P.A. che opera nel giusto).

In altri termini, specie in materia di violazioni plurime, inerenti condotte della medesima indole, commesse in tempi diversi, lo sforzo ermeneutico fatto da taluni giudici onorari per superare il rigore previsionale dell’articolo 198 del codice della strada oscilla tra il comico ed il commovente.

Il testo dell’articolo 198, comma 1, del “Codice” è chiaro: “1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”.

La circostanza “fattuale” della commissione, in giorni diversi della medesima violazione, rende evidente che non possiamo mai parlare della stessa azione; ergo, non v’è cittadinanza a cumulo giuridico né motivo logico per annullare talune violaizoni successive alla prima, se non a costo di rischiare un ictus nello sforzo della soluzione gradita ad una risposta equitativa, in un giudizio che -è bene ricordarlo- resta sempre di diritto.

Orbene, questo giudice onorario toscano, militante nel circondario vastissimo della Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n°5/2018, annulla un significativo “mazzetto di verbali”, sul presupposto che “si presenta fortemente connesso il binomio informazione-partecipazione del cittadino ai processi decisionali del Comune; è un rapporto in cui, anche giuridicamente, l’informazione non è solo strumento ma indispensabile avvio della partecipazione; un rapporto che no richiede solo una mentalità nuova ed una più sentita esigenza di essere informati, ma impone all’Ente stesso di realizzare, in favore di tutti, una concreta giuridica disponibilità di innumerevoli e valide occasioni informative che, nel caso in esame, è venuta a procrastinarsi per effetto delle notifiche avvenute in modalità differite”.

Direbbe un mio collaboratore (che in quanto ingegnere non accetterà mai la prolalia giuridica) che –l’inciso sopra riportato- è una “supecazzola”, ergo, poco credibile.

Ebbene, credeteci, con questo ragionamento, con uno sbilenco richiamo all’articolo 198 del Codice, scomodando perfino l’articolo 27 comma 3, della Costitizione, si sono strappati -uno con i verbali annullati nel caso di specie (dei quali, per inciso, sul piano personale non ce ne cale)- legge e sentenze di legittimità.

Cosa fare contro questa situazione: appellare e, del caso, arrivare fino in Cassazione.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui