Danni da insidie e trabocchetto. Risarcibilità sempre e comunque ?

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L’art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Laddove per cose che si ha in custodia, nel caso di cui ci occupa, si intende i tratti di strada posti all’interno del territorio comunale.

Gli Uffici Legali dei Comuni, in genere, e più in particolare quelli di Polizia Municipale sono invasi da richieste di risarcimenti danni derivanti da buche stradali che, stranamente, sono sempre colme d’acqua, coperte da fogliame, non visibili, né prevedibili.

Puntualmente, quelli che il caro amico Pino Napolitano ha definito, con termine assolutamente calzante, “Giudici di guerra” riconoscono la risarcibilità del danno e condannano sempre e comunque i comuni.

Eppure, sovvertendo tutte le certezze ed i pregiudizi, la Suprema Corte di Cassazione, sent. n. 6425 del 30/03/2015, ha confermato la decisione del Giudice di Pace (questa volta) di Sinnai (CA) che ha rigettato la domanda di un motociclista che chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo di sua proprietà, asseritamente dipendenti da una buca, (ovviamente) coperta di terriccio, presente sul manto stradale.

Nel caso di specie, infatti, si è ritenuto che fosse acquisita la prova liberatoria della responsabilità dell’ente pubblico, ascrivendo alla condotta colposa del conducente efficacia causale esclusiva; e ciò per la considerazione che, avuto riguardo alla generale situazione di degrado della strada, agevolmente percepibile dall’utente, una guida accorta, prudente e tecnicamente adeguata non avrebbe potuto condurre alla perdita del controllo del motoveicolo e alla sua successiva caduta.

Ora, è chiaro che il danno è stato causato dalla buca stradale, ma se lo stato dei luoghi è notoriamente disastrato allora non può non escludersi quantomeno corresponsabilità da parte dell’utente della strada.

Il principio enucleato dalla Cassazione sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talchè una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l’abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l’operare della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.

Infine, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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