Dare del “bugiardo al vigile” non è oltraggio (almeno, non sempre).

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Dare del “bugiardo al vigile” non è oltraggio (quantomeno, non sempre, specie se si disputa della corretta percezione di quanto viene contestato).

Un tizio veniva convocato presso gli uffici della Polizia Municipale di Genova, quale conducente di un motociclo cui dovevano essere contestate delle contravvenzioni per gomme e marmitta non regolari ed inoltre perché non si era fermato all’alt degli agenti; a questo incontro la persona invitata si presentava accompagnato dalla sua fidanzata. Occore premettere che, le fasi di intercettazione di tale motociclo nel momento in cui si era rivelato renitente all’ordine di arresto, fossero state concitate e che il prevenuto fosse caduto, sebbene senza essere stato urtato da chi lo inseguiva.

Orbene, nelle fasi svoltesi in ufficio, la fidanzata del prevenuto, a fronte della contestazione di tali e tanti verbali al conducente, parte la seguente frase ai danni degli operatori procedenti: “quello che ha detto e scritto è falso…. lei dice il falso….è un bugiardo, lei è un bugiardo“.

Ne segue, da parte della polizia municipale, una denuncia all’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 341 bis cp.

L’esito del procedimento penale è di assoluzione, in quanto appare evidente al giudice (Trib. Genova Sez. I, Sent., 21-10-2015) che le parti erano rispettivamente in stato di agitazione in relazione alla complessità dei fatti ad alla dinamica del sinistro che è conseguito all’inseguimento, nonchè che vi fosse “l’assoluta carenza di un qualsiasi intento offensivo, nella convinzione di opporre all’operato del vigile, solo una più che legittima protesta”.

Insomma, senza improperi o “male parole” è alquanto inutile denunciare per “oltraggio a pubblico ufficiale”.

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