DASPO …. Quello vero, giusto, meritato e legittimo!

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DASPO …. Quello vero, giusto, meritato  e legittimo!

Un Tizio è stato denunciato, in concorso, per i reati di cui agli artt. 582 e 583 c.p., nonché dell’art. 3, comma 1, L. n. 205 del 1993, perché in data 29 ottobre 2017 “alle ore 02.35, personale di Polizia interveniva, su disposizione della locale S. O., in P. B. C. per una segnalazione di aggressione. Sul posto gli operanti verificavano la presenza di un cittadino straniero che si trovava in terra, privo dei sensi, in posizione supina, con il volto insanguinato. Dai riscontri investigativi effettuati nell’immediatezza dei fatti e dalle testimonianze acquisite emergeva che, poco prima dell’intervento della Polizia, un gruppo di circa dieci giovani di nazionalità italiana, dei quali i testimoni confermavano con dovizia di particolari le descrizioni somatiche e dell’abbigliamento, senza alcuna motivazione, dopo aver insultato due cittadini stranieri che stavano transitando in quel momento sulla strada, proferendo al loro indirizzo le seguenti frasi di stampo discriminatorio “Negri di merda, immigrati del cazzo, Ebrei”, li aveva contestualmente aggrediti con calci e pugni. Uno dei due stranieri, nonostante fosse stato violentemente percosso al viso con calci e pugni riusciva a divincolarsi ed i-OMISSIS-, con una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni”.

Su questo presupposto, il Questore di Roma ha emesso, in data 31 ottobre 2017, un provvedimento, con il quale, alla luce del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, L. n. 205 del 1993 con l’art. 6 della L. n. 401 del 1989, è stato vietato al predetto Tizio, a far data dalla notifica del predetto provvedimento, “di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputino incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati. Tale divieto viene esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana di Calcio”.

La faccenda finisce al TAR del Lazio (Roma Sez. I ter) che, con sentenza del 27-03-2019, n. 4085, ha saggiamente rigettato il ricorso.

Queste le motivazioni: “Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato introdotto, al fine di prevenire gli episodi violenti nel contesto delle manifestazioni sportive, dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401 (“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”). Secondo l’art. 6, comma 1, della citata legge n. 401, come modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 (“Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno”), il DASPO può essere disposto “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della L. 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all’articolo 2-bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”. Nel caso di specie, il divieto è stato applicato con riferimento al disposto dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 122 del 1993, convertito in L. n. 205 del 1993, secondo cui: “Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla L. 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all’articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della L. 22 maggio 1975, n. 152 si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327”. A sua volta l’art. 3 del medesimo d.l., richiamato dall’art. 2, comma 3, su citato, e il cui contenuto è oggi riportato nell’art. 604 ter del c.p., ha introdotto una circostanza aggravante, disponendo che: “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà”. Nel caso in esame, dunque, il ricorrente è stato denunciato, in concorso, per i reati di cui agli artt. 582 e 583 c.p., nonché dell’art. 3, comma 1, L. n. 205 del 1993, perché in data 29 ottobre 2017, alle ore 2.35, avrebbe preso parte, con un gruppo di circa dieci giovani di nazionalità italiana, all’aggressione a due cittadini stranieri, senza alcuna motivazione; il gruppo, dopo aver insultato due cittadini stranieri che stavano transitando in quel momento sulla strada, proferendo al loro indirizzo le seguenti frasi di stampo discriminatorio “Negri di merda, immigrati del cazzo, ebrei”, li aveva contestualmente aggrediti con calci e pugni, procurandogli gravi lesioni. Nell’immediatezza dei fatti il ricorrente è stato identificato dal personale di Polizia come appartenente al suddetto gruppo di persone sulla base della descrizione fornita da alcuni testimoni dell’accaduto. Il provvedimento è stato quindi adottato con riferimento a tali circostanze, facendo espresso richiamo alla disposizione introdotta dall’art. 2 della L. n. 205 del 1993, sopra riportato”.

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