Decadenza se i vizi della notifica non sono eccepiti entro 20 giorni dalla notifica della cartella

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I giudici della seconda sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22094 del 4 settembre 2019 hanno precisato che l’opposizione avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto verbali per violazioni al codice della strada con la quale l’automobilista eccepisce la mancata notifica dei suddetti verbali va proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella.

IL CASO

Un automobilista propone opposizione avverso cartella di pagamento avente ad oggetto un verbale di contestazione di contravvenzione al codice della strada. Con l’opposizione, l’automobilista lamentava di non aver mai ricevuto la notificazione del suddetto verbale, l’inesistenza della notificazione della cartella per mancanza del relativo potere in capo al notificatore e l’intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento della sanzione. Il giudice di prime cure rigettava l’opposizione ritenendo la notifica del verbale regolarmente eseguita avendo l’ente creditore depositato la copia della relazione di notifica con il relativo avviso di ricevimento contenente il timbro per compiuta giacenza. La sentenza veniva confermata dal Tribunale, quale giudice di appello, sul gravame dell’automobilista che anche avverso questa decisione interponeva il ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che i vizi riguardanti la notifica della cartella di pagamento riferiti alla sequenza procedimentale finalizzata all’esecuzione coattiva delle pretese sanzionatoria, nei quali rientrano anche quelli relativi alla mancata notifica degli atti presupposti, devono essere proposti nel termine di cui all’articolo 617 c.p.c. e quindi entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Nel caso de quo la cartella di pagamento è stata opposta oltre il termine La Corte nel rigettare il ricorso ha richiamato il seguente principio di diritto “Qualora il ricorrente, con l’opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell’infrazione al codice della strada proponga anche censure relative alla cartella esattoria o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell’ambito dell’art. 615 c.p.c. In conclusione una volta verificata la corretta notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione al codice della strada va esclusa la possibilità di recuperare con successivo ricorso vizi che avrebbero dovuto essere dedotti con l’opposizione avverso il verbale stesso.

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 22094 DEL 4 SETTEMBRE 2019

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