DECRETO 15 febbraio 2017, “Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni. (GU Serie Generale n.54 del 6-3-2017).

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Nella G.U. del 07/03/2016 è stato pubblicato il DM che organizza il riparto dei proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento delle violazioni all’art. 255 comma 1 Bis[1], del codice dell’ambiente.

Di interesse –specie per fini contabili-  l’art. 2 che qui si trascrive:

Art. 2  Destinazione dei proventi “ 1. Ai sensi dell’art. 263, comma 2-bis, del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti  dai proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e’versato all’entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso  lo  stato  di  previsione  del Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare. Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate  per  l’attuazione  di campagne di informazione su scala  nazionale  nonche’  per  le  altre finalita’ di cui all’art. 232-bis del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152. 2.  Il  restante  cinquanta   percento   dei   proventi   derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni.  Tali  somme  sono impiegate, in via prioritaria,  per  le  attivita’  di  installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde,  nei  parchi  nonche’ nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori  per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale  e secondo le specifiche esigenze, per  la  pulizia  di  caditoie  e  di tombini facenti parte del sistema fognario nonche’ per le campagne di informazione su scala locale.  3. Per la gestione delle entrate derivanti  dall’irrogazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 255, comma  1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  comuni  versano  la quota indicata al comma 1, con cadenza  semestrale  ed  entro  il  30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel  capitolo  dell’entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28,  trattenendo  la  quota indicata al comma 2  e  dando  conto,  nel  rendiconto  di  gestione, dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione.  4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare ha la facolta’ di chiedere ai comuni chiarimenti ed  informazioni  in ordine alle attivita’ svolte in attuazione del presente decreto”.

[1]Art. 255 codice ambiente: “1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio”.

Art. 232-ter codice ambiente (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni): ”1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e’ vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi”.

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