Decreto Befana: sblocco dei consensi informati per forzature di Legge per facilitare la campagna vaccinale nelle RSA.

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Decreto Befana: sblocco dei consensi informati per forzature di Legge per facilitare la campagna vaccinale nelle RSA.

In Gazzetta Ufficiale (n°3 del n.3 del 5-1-2021) il DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1, rubricato alla voce: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è il regalo che il “Governo-Befana”, fa agli italiani, come viatico per un 2021 migliore dell’anno precedente.

L’articolo 1, ripropone l’ozioso –quanto necessario- schema dei divieti di circolazione, rispetto ai quali, ormai la noia della lettura prevale anche sul timore delle sanzioni.

L’articolo 2, modifica le precondizioni per il “classamento colorimetrico delle regioni”.

L’articolo 3, ripropone il tema delle sanzioni applicabili in caso di violazioni, con richiamo espresso dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

L’art. 4, è dedicato alla progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza.

Fin qua cose ben note, per come raccontatoci dai giornali.

L’articolo 5, con spirito commendevole e finalizzato alla risoluzione di uno dei problemi che più degli altri rischiava di bloccare la campagna vaccinate, stabilisce che le persone assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall’interessato. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell’analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace e’ ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d’incapacità naturale dell’interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato. La norma in commento è molto più articolata, ha numerosi punti di debolezza e criticità, tuttavia se ne deve apprezzare lo spirito, in quanto essa mira a rendere celere ed effettiva una campagna vaccinale nei confronti delle persone più fragile rispetto alle quali il tema del “consenso informato” rischia di generare convulse e malspiegabili paralisi.

Se non altro, una presa di contatto significativa del Governo con le problematiche vissute dagli operatori sul campo, dovendo tenere in disparte (se la campagna vaccinale è un prius) i delicati temi di rilievo costituzionale, relativi alla natura non obbligatoria dei trattamenti.

Il testo del Decreto Legge.

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1

 

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