Della serie: ce lo chiede l’Europa.

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Corte di Giustizia, sez. II, C-41613, 13/11/2014.

Tra i requisiti da possedere per l’accesso alle funzioni di polizia locale non può esserci l’età, nel senso che è irragionevole imporre un limite troppo basso senza alcuna giustificazione.

La Corte di Giustizia, chiamata a verificare la compatibilità della norma nazionale (di diritto spagnolo) con quella comunitaria, ha stabilito che il limite imposto di trenta anni “realizza manifestamente una disparità di trattamento” in quanto “alcune persone, soltanto per il fatto di aver superato i 30 anni, siano trattate meno favorevolmente di altre”.

Per il vero, la Corte riconosce che alcune funzioni come “la protezione di persone e beni” o “la detenzione e custodia degli autori di atti criminosi e il pattugliamento” possono richiedere “un’idoneità fisica particolare” ma questa non è obbligatoriamente legata all’età”

Nondimeno è in «casi strettamente limitati» che una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata, segnatamente, all’età costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

La Corte suggerisce, al riguardo, che inserire tra le qualità da possedere anche «le condizioni fisiche e psichiche adeguate per l’esercizio delle funzioni proprie dell’incarico da svolgere e per sostenere le prove fisiche» consentono di raggiungere l’obiettivo che gli agenti della polizia locale abbiano la speciale condizione fisica richiesta per lo svolgimento della loro professione con una modalità meno restrittiva rispetto alla fissazione di un’età massima.

Singolare è, poi, la motivazione esplicitata dalla Corte per giustificare la compatibilità dei limiti d’età per altri Corpi (quali ad esempio dei Vigili del Fuoco) giacché un limite del genere risulta necessario per garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio in questione. E ciò sulla base di dati scientifici ad essa sottoposti, che alcuni compiti assegnati ai componenti del servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, come la lotta agli incendi, necessitano di capacità fisiche «particolarmente elevate» e che pochissimi funzionari di età superiore ai 45 anni avrebbero le capacità fisiche per svolgere tale attività.

Ancor più singolare è l’affermazione secondo cui le capacità di cui devono disporre gli agenti di Polizia Locale al fine di essere in grado di adempiere a talune delle missioni in parola, non sono sempre paragonabili alle capacità fisiche «particolarmente elevate» sistematicamente richieste ai vigili del fuoco, segnatamente nella lotta agli incendi.

In conclusione, il requisito della giovane età ai fini dello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale non possono essere fissate ad un limite inferiore ai 30 anni, perché la gioventù deve essere di spirito ma non di fisico !

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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