Demolizione abusi: sanzione amministrativa se l’inottemperanza è accertata successivamente all’entrata in vigore del D.L. 133-2014.

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Demolizione abusi: sanzione amministrativa se l’inottemperanza è accertata successivamente all’entrata in vigore del D.L. 133-2014.

Già non recentemente, il T.A.R. Campania Napoli Sez. VII (Sent., 14-02-2017, n. 896) ha ritenuto cge, in base ad un’interpretazione rispettosa del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (ex art. 1 L. n. 689 del 1981), oltre che del principio di colpevolezza delle medesime ex art. 3 della medesima legge (che deve coprire l’intera fattispecie sanzionata, ovvero nell’ipotesi di specie la mancata ottemperanza nel termine di 90 gg. all’ingiunzione di demolizione), che il disposto de quo sia applicabile anche in riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l’entrata in vigore della legge L. 11 novembre 2014, n. 164, che, in sede di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha aggiunto i commi 4 bis e ss. nel corpo dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, purché l’inottemperanza all’ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata decorso il termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della medesima L. 11 novembre 2014 (ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014). Infatti, allorquando una norma sopravvenuta introduce un termine perentorio per l’adempimento di determinati obblighi, pena l’applicazione di determinate sanzioni (come nella specie), ovvero per l’esercizio di determinate potestà pubblicistiche (pena la decadenza dell’esercizio delle medesime), ai fini dell’applicazione della norma sopravvenuta nel rispetto del principio di irretroattività della legge, occorre che il destinatario dell’obbligo o il soggetto chiamato ad esercitare la potestà possa godere a far data dall’entrata in vigore della novella normativa dell’intero termine previsto dalla medesima (cfr. al riguardo quanto di recente previsto dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 00250/2017 secondo la quale per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati anteriormente all’attuale versione dell’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990, il termine dei diciotto mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e salva, comunque, l’operatività del “termine ragionevole” già previsto dall’originaria versione dell’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990). Peraltro se deve ritenersi che ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380 del 2001, in riferimento alle ingiunzioni di demolizione adottate e notificate in data antecedente l’entrata in vigore della L. 11 novembre 2014 n. 164, il termine di 90 gg. per ottemperare cominci a decorrere dall’entrata in vigore della legge medesima (ovvero a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. – avvenuta il medesimo giorno), in riferimento alle ingiunzioni di demolizione, come nella specie, adottate e notificate in data posteriore all’entrata in vigore della legge de qua, quel che rileva è la circostanza che l’inottemperanza sia stata accertata decorso il termine di 90 gg. dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione.

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