Depenalizzazione : norme di riordino del settore termale.

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Depenalizzazione: norme di riordino del settore termale.

Legge 24/10/2000 n. 323

Articolo 14 comma 3

Comma 4

 

 

Riordino del settore termale

.1. L’autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall’autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

 

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall’articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

 

3. L’erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

 

 

 

 

 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 50.000

Molti dei lettori si chiederanno il motivo per cui si pone l’attenzione ad una norma che riguarda il riordino del settore termale e che si preoccupa di sanzionare l’abusiva pubblicità degli stabilimenti termali o l’erogazione, da parte di centri estetici, di prestazioni proprie dei centri termali autorizzati.

La risposta alla domanda è la seguente: si tratta di una delle tante norme oggetto della depenalizzazione che è entrata in vigore con il D.Lgs n° 8/2016.

Certo, non è la norma più interessante, tra le tante che saranno depenalizzate, ma essa dimostra quanto sia esteso e vario il campo di azione della nuova depenalizzazione.

Per saperne di più, specie con riguardo alla imminente depenalizzazione della “guida senza patente”, il Convegno di Napoli del 29 e 30 gennaio prossimi può essere una buona occasione.

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