Deposti incontrollati di rifiuti in area privata: la responsabilità del proprietario e del titolare di diritto reale o personale di godimento

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I carabinieri segnalano un deposito incontrollato di rifiuti su una proprietà privata in campagna, non distante da una strada pubblica. Il trasgressore non è stato individuato, ma vengono trasmessi al comune i dati del proprietario del terreno, unitamente alla richiesta di provvedere per quanto di competenza.

Il personale comunale chiede ai carabinieri se, a seguito degli accertamenti svolti, abbiano riscontrato in capo al proprietario – quanto meno- una condotta omissiva colposa (incuria del bene, mancanza di catene o recinzioni, ecc.). Rispondono che non risulta essere stata omessa, da parte del proprietario, alcuna vigilanza.

Domande:

  • Qualora il trasgressore non sia individuato e il proprietario del terreno non possa essere obbligato in solido alla rimozione (perché dagli accertamenti non emerge dolo o colpa), l’obbligo della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti ricade sul comune?
  • Se sì, è necessario dare incarico ad un’impresa per la rimozione e lo smaltimento degli stessi?
  • È necessario, infine, adottare un’ordinanza, affinché sia garantito e reso possibile l’accesso in area privata al personale dell’impresa incaricata del servizio?

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L’articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, stabilisce:

«Fatta salva l’applicazione della sanzione di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede alla esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate».

In difetto di un accertato concorso (con il soggetto autoredell’illecito) di una condotta quanto meno colpevole del proprietario del fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilizzazione per la rimozione e/o lo smaltimentodei rifiuti.

“Con il corollario, evidentissimo sebbene implicito, che l’onere economico della bonifica del fondo – comunque ovviamente necessaria – non potrà porsi a carico del proprietario, ma resterà per forza di cose socializzato (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612).

Escluso che i proprietari debbano, quindi, sopportare il costo della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti, il comune, in simili ipotesi, può e deve ordinare ai propri dipendenti (ovvero, ad un’impresa appositamente incaricata) di introdursi nella proprietà privata, al fine di prelevare i rifiuti, asportarli e provvedere alla ripulitura straordinaria del sito.

“Una tale intromissione autoritativa, extra ordinem, può e deve essere attuata dal Comune nell’esercizio dei suoi specifici poteri a tutela dell’igiene, del decoro e della salute pubblica”. (T.A.R. Umbria 05.05.05 n. 217; 17.04.03 n. 290; 21.05.02 n. 301).

Dati gli esborsi (frequenti e oltremodo onerosi) sopportati per i costi di ripristino, è auspicabile che i comuni stipulino polizze assicurative contro i rischi causati dalla mancata identificazione degli autori materiali degli abbandoni e dei depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche e private.

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