Diniego al rilascio di patente di guida. Contrasto tra Tar sulla giurisdizione.

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Per un curioso caso di contemporaneo deposito di sentenze, nello stesso giorno due Collegi, il primo, quello milanese ed il secondo, quello veneto, hanno deciso sulla stessa questione in modo diametralmente opposto.

Il Tar Lombardia, Milano, sez. I, 15/04/2016, n. 727 ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario, mentre Tar Veneto, Venezia, 15/04/2016, n. 393 ne ha confermato la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Analizziamo le decisioni.

Tar Milano, n. 727/2016. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida, giustificato dalla non sussistenza dei requisiti morali ex art. 120 Cds. In realtà il provvedimento di diniego non teneva conto della revoca della misura di sicurezza.

Il Collegio, al riguardo osserva che occorre considerare che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, ha statuito, nella sentenza del 6 febbraio 2006, n. 2446, che “in sintonia con quanto ritenutosi per similari interventi sulla patente di guida (sospensivi o ablativi), a seconda che siano vincolati a circostanze prestabilite o passino attraverso valutazioni discrezionali degli organi amministrativi, (…) la domanda rivolta a denunciare l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal Prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario”.

In sostanza, nel provvedimento impugnato non si sostanzierebbe alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi di un atto dovuto che non determinerebbe la degradazione ad interesse legittimo della posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida.

La giurisprudenza ha, dunque, espresso una posizione chiara e difficilmente controvertibile sulla qualificazione della situazione giuridica soggettiva riconoscibile in capo al destinatario di un provvedimento fondato sull’insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali previsti dall’art. 120 del codice della strada.

Soltanto il giudice ordinario, pertanto, può conoscere di tali profili, compreso quello relativo al travisamento in cui sarebbe incorso l’ufficio della motorizzazione per non aver tenuto conto del fatto che la misura di sicurezza originariamente applicata, e più volte prorogata, è stata revocata

Tar Venezia, n. 393/2016. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del rilascio della patente revocata in dipendenza di un sinistro stradale. In realtà il provvedimento non teneva conto del termine dei tre anni dal reato commesso o, meglio, non riteneva ancora decorso il termine citato.

Il Collegio posto d’ufficio il problema della giurisdizione, ne afferma l’appartenenza del G.A., “non condividendo la giurisprudenza (tra cui Consiglio di Stato sez. III n 235 del 2016; T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 05/03/2015, n. 3817) che ritiene nel caso la giurisdizione del giudice ordinario. Si ritiene infatti che l’uso della patente di guida vada considerato come un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, sia per l’evidente interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale (espressione del principio costituzionale della tutela della salute), che trascende l’interesse individuale, sia perché il rilascio e l’uso della patente è soggetto a discrezionalità tecnica che si esplica normalmente attraverso accertamenti periodici ovvero eccezionalmente in occasione del verificarsi di incidenti stradali. Nemmeno la natura di atti vincolati in presenza dei presupposti, che caratterizza la revoca della patente come pure il diniego impugnato, può mutare di per sé la natura d’interesse legittimo della posizione del destinatario. Pertanto, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, avendo essa ad oggetto un atto adottato dall’Amministrazione nell’esercizio dei poteri autoritativi per il perseguimento di finalità di sicurezza della circolazione stradale. Il carattere vincolato dell’atto impugnato non ne esclude la dimensione autoritativa, il che è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice adìto” (TAR FVG n 104/2016; TAR Piemonte 10 gennaio 2014 n 39; T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo), sez. I, 24/03/2011, n. 169).

Fin qui l’analisi. La questione però non può essere liquidata in un semplice contrasto tra sedi di Tar, ma andrebbe esaminata ulteriormente perché da un lato si afferma che l’uso della patente di guida non è diritto soggettivo, ma interesse legittimo, mentre la domanda rivolta a denunciare l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, si ricollega ad un diritto soggettivo e, pertanto, di competenza del Giudice Ordinario.

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