dirigente Polizia Municipale ed indennità di vigilanza …. novità dall’ARAN

0
83

Non si estingue l’ennesima eterna controversia della spettanza dell’indennità di Vigilanza per il Comandante della Polizia Municipale che sia anche dirigente.

Da una parte, ostinatamente, l’ARAN ha sempre sostenuto la natura onnicomprensiva dell’indennità di posizione, con l’effetto di non poter veder riconosciuta l’indennità in parola.

Ci fu, poi, la sentenza del 22 aprile 2004, con cui il TAR Lazio -con riferimento al ricorso proposto dal Comandante del Comune di Gaeta, riaprì la strada, disponendo il riconoscimento della citata indennità (questione giudizialmente apertasi, ad ogni buon conto, nel 1997); in questo modo si riaccesero le speranze di “cumulo”.

A seguire, alcuni segnali terroristici della Corte dei Conti (sentenza Sezione Basilicata n°142/2012) restituirono “freddezza” alle ambizioni di quanti pensavano di avere spettanza, posto che il Giudice contabile aveva sancito: “ ….parere dell’ARAN del 4.12.2000, che, nel rispondere allo specifico quesito sulla spettanza dell’indennità di pubblica sicurezza ai dirigenti della Polizia municipale, precisava che l’art. 37 comma 1, del C.C.N.L. del 10.4.1996 aveva previsto che le risorse precedentemente destinate alla corresponsione di detta indennità confluissero nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, e che, pertanto, anche la retribuzione di posizione del Comandante della Polizia municipale dovesse essere determinata con le modalità ed entro i limiti posti dall’art. 27 del C.C.N.L. del 23.12.1999. Conseguentemente ritiene il Collegio che il comportamento degli Amministratori che adottarono la delibera n. 160/2002 configuri un’inescusabile violazione del chiaro quadro normativo che, all’epoca, disciplinava la materia.”


Nel 2014 la materia si rinnova e in maniera non poco significativa alla luce del parere ARAN10/02/2014 n. RAL_1651_Orientamenti Applicativi, l’ARAN    

 

 

 

  Quesito:

“Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza può essere integrato stabilmente della quota corrispondente all’indennità di vigilanza, ex art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 ed art.37, comma 1, lett.d), del CCNL del 10.4.1996, per compensare lo svolgimento dal parte del dirigente del settore polizia locale delle particolari funzioni previste dalla legge n.65/1986?” 

risposta:

a) anche il personale dirigente dell’area della vigilanza ha diritto a percepire l’indennità prevista per l’esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n.65/1986, ma secondo diverse modalità, connesse ad un diverso percorso reso necessario dalla particolare struttura della retribuzione del dirigente incentrata, per ciò che attiene al trattamento economico accessorio, in modo assorbente sulle due voci della retribuzione di posizione e di risultato;

b) infatti, sulla base dell’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.4.1996, le risorse dell’art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall’art.5 della legge n.65/1986, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

c) il successivo art. 44, comma 1, del medesimo CCNL del 10.4.1996, stabilisce che nella determinazione della retribuzione di posizione le pubbliche amministrazioni tengono conto anche delle previsioni cui erano connessi trattamenti particolari richiamati nel citato art. 37, comma 1, lett. d), con riferimento alle medesime categorie. Tra questi trattamenti particolari vi è anche l’indennità di vigilanza di cui alla legge n. 65/1986.

d) conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/1986 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall’amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione;

e) a tal fine si deve precisare che l’importo dell’indennità di cui alla legge n.65/1986, che, come detto, è confluito nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, a differenza di quanto avvenuto per il personale non dirigente, non ha subito variazioni in aumento;

f) in tal senso si sono pronunciate espressamente le parti negoziali con la dichiarazione congiunta n. 6, allegata al CCNL del 22.2.2006;

g) pertanto, la soluzione deve essere individuata esclusivamente in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, dato che la materia non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa;

h) dal momento della istituzione della posizione dirigenziale relativa al settore della polizia municipale, con l’attribuzione al titolare delle funzioni di cui alla legge n.65/1986, quindi, l’ente avrebbe dovuto già inserire tra le generali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anche quelle connesse al finanziamento dell’indennità di cui si tratta (L.1.570.000 ovvero € 810,84), alla luce delle previsioni del richiamato art.37 del CCNL del 10.4.1996. 

 Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui