Diritto di accesso agli atti amministrativi senza se e senza ma

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Interessante decisione della giustizia amministrativa in tema di ostensione di atti della P.A., anche se trattasi di “sommarie informazioni testimoniali”.

Il Tar Sardegna, sez. II, 26/03/2018, n. 275, prende le mosse dalla richiesto di accesso agli atti, fra cui un verbale di s.i.t. e relativa all’infrazione amministrativa consistente nell’aver venduto bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 03.00.

Viceversa la P.A. intimata ha rigettato l’istanza in quanto i documenti richiesti sarebbero «sottratti all’accesso, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Ministero Interno 10 maggio 1994, n. 415, come modificato dal decreto 17 novembre 1997, n. 508»; e ciò con particolare riferimento ai «n. 3 verbali di sommarie informazioni sottoscritte da tre diverse persone interpellate nel corso degli accertamenti».

Il Collegio sardo, invece, rileva come anche nei casi di esclusione del diritto di accesso, l’art. 24, ultimo comma della Legge n. 241/90 prevede che l’accesso sia comunque garantito quando la «conoscenza della documentazione amministrativa richiesta sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». Nel caso di specie, l’interesse alla conoscenza della documentazione oggetto della istanza di accesso, e quindi il nesso tra esigenza di accesso ai documenti ed effettività del diritto di difesa, emerge in modo evidente dal fatto che nei confronti della ricorrente – come esposto in fatto – è stato emesso un atto di contestazione di violazioni amministrative, nei confronti del quale intende far valere le sue ragioni.

Il diritto all’accesso fatto valere, pertanto, trova fondamento nell’esercizio (anche solo potenziale) dei diritti di difesa.

Ultima notazione e suggerimento per la P.A.: le ragioni di riservatezza fatte che tradizionalmente vengono invocate per negarne l’ostensione, possono essere efficacemente preservate e tutelate mediante la cancellazione dei dati che potrebbero far risalire alla identità di chi ha rilasciato le dichiarazioni riportate negli atti di cui si chiede l’accesso.

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