Uno dei cardini su cui si basa il principio di trasparenza amministrativa, e contenuto nell’art. 24 della Legge n. 241/1990, sancisce la priorità del diritto all’accesso ai documenti amministrativi rispetto al diritto alla riservatezza dei terzi in tutti quei casi in cui l’istanza ostensiva sia preordinata alla tutela ed alla difesa di propri interessi giuridici.
La richiamata norma, infatti, disciplina l’esclusione del diritto di accesso
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attivita’ della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
E’ soprattutto il comma VII del citato art. 24 che consente ai richiedenti l’accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Con un distinguo, però. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso e’ consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Per tali motivi, dunque, la richiesta di accesso e copia di atti riferiti ad un sinistro nel quale una parte abbia patito lesioni e per le quali ne chiede il risarcimento, non dovrebbe esserci un diniego.
A seguito di richiesta di ostensione degli atti, l’Ente intervenuto in occasione del sinistro inviava il verbale da essi redatto, completo di dichiarazioni rese dal denunciante e da un teste ivi presente, ma negava l’invio delle immagini e del filmato dell’incidente salvato su supporto DVD, acquisiti da telecamere a circuito chiuso esistenti sui luoghi al fine di tutelare la riservatezza di soggetti terzi.
Impugnato il provvedimento di diniego parziale, il Tar Abruzzo, 19/11/2020, n. 428, ne ha riconosciuto il diritto con le considerazioni che seguono.
Il Collegio ricorda che occorre distinguere tra diverse tipologie di dati in quanto, mentre con riferimento ai dati personali comuni, il diritto all’accesso ai documenti amministrativi prevale sempre sull’interesse alla riservatezza, a prescindere dalla preordinazione dell’accesso ad esigenze di difesa, con riferimento ai dati sensibili (idonei, cioè, a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) il diritto d’accesso prevale solo laddove sia strettamente necessario alla tutela del diritto di difesa di interessi giuridici dell’istante a mente del già richiamato art. 24, settimo comma della L. n. 241 del 1990.
Con riferimento, poi, ai dati ultrasensibili, vala a dire quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, occorre, invece, effettuare un bilanciamento in concreto tra la situazione giuridica legittimante l’istanza ostensiva e il diritto alla riservatezza del controinteressato. In pratica, la prevalenza del diritto d’accesso è riconosciuta solo laddove il diritto di difesa attenga a beni di pari rango costituzionale o diritti della personalità o di libertà.
Solo, infatti, laddove l’interesse sotteso all’istanza ostensiva sia, dunque, di pari rango o attenga alle libertà fondamentali o ai diritti della personalità e laddove, nella concreta situazione di fatto, l’interesse all’ostensione sia effettivamente indispensabile all’esercizio del diritto, l’accesso prevarrà rispetto al diritto alla riservatezza e, in ogni caso, a condizione che sia rispettato il principio di non eccedenza nel trattamento dei dati.
IL Collegio, infine, censura il provvedimento di diniego rilevando che, nel caso di specie non sia stato effettuato il bilanciamento di interessi contrapposti tra diritto di difesa e dati sensibili o supersensibili.
Secondo il Collegio, infine, il diritto del soggetto che intende far valere i propri diritti in un procedimento finalizzato al risarcimento delle lesioni patite ha una prevalenza sull’eventuale diritto alla riservatezza dei soggetti che risultano essere stati ripresi nelle immagini di cui potrà servirsi per curare i propri interessi giuridici.