diritto di accesso dei consiglieri comunali articolo 43, comma 2, del T.U. E.L. ed esclusione di quelli effettivamente svolti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria coperti da segreto investigativo.

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Il Ministero dell’ Interno,  il 7 maggio 2024, in riferimento  ad un accesso  di un consigliere comunale a documenti formati nello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria su iniziativa del Comando di polizia locale,  richiamando anche La recente sentenza 1974 del del 29.02.2024 del Consiglio di Stato ha reso un parere in merito tracciando i limiti del diritto del Consigliere comunale finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente.

ll Comune è tenuto a consentire l’accesso agli atti richiesti dal consigliere  comunale e  detenuti dalla Polizia Municipale con esclusione di quelli effettivamente svolti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria e come tali coperti da segreto investigativo, la cui individuazione non può che essere rimessa ai competenti uffici dell’ente locale, i quali nell’ipotesi della sussistenza di dubbi interpretativi riferiti a singoli atti e documenti potranno a tal fine effettuare specifiche richieste preventive al competente pubblico ministero. Anche  Il TAR Lazio-sez.I, del 3 febbraio 2023, n.49,   ha ribadito il principio secondo il quale il consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui sarà quest’ultimo a mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita.

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è riconosciuto dall’art.43 comma 2 del TUEL  ed  è più ampio  del  diritto di accesso del cittadino nei confronti della P.A. comunque tale diritto non può esercitarsi a discapito di altri interessi meritevoli di tutela e deve bilanciarsi con essi e tuttavia, il diritto di accesso  di cui all’all’articolo 43 comma 2 TUEL non è soggetto ai vincoli della legge 241/1990 sulla riservatezza dei terzi, esso è ben definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/2005) quale “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente, nell’interesse della collettività.

PARERE MINISTERO DELL’INTERNO

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