Diritto di accesso, segreto istruttorio e relazioni di P.G.

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L’eterno dilemma sulla ostensione degli atti d’ufficio e, segnatamente, i rapporti, le annotazioni o le relazioni di P.G., si arricchisce di un ennesimo tassello.

La Giurisprudenza amministrativa, nella quasi totalità dei casi ha affermato il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. Legge n. 241/90, a tutti gli atti e i documenti riferiti al soggetto che ne faccia richiesta.

Nel caso preso in esame dal TAR Toscana, sez. III, 21/01/2016, n. 99  il Collegio ha ricordato che sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241 cit., perchè la ricorrente aveva chiesto di prendere visione degli atti inerenti un procedimento amministrativo che aveva direttamente inciso sulle sue situazioni giuridiche soggettive sia personali che proprietarie, avendo subito un sopralluogo nella sua abitazione da parte dell’autorità amministrativa.

Oltretutto, la giustificazione (un po’ maldestra, a dire il vero) addotta dalla P.A., vale a dire che la “violazione penale” evocata non pare configurare un limite all’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Secondo il Collegio fiorentino, infatti, il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall’autorità amministrativa nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento, non già quando l’Amministrazione si limiti a presentare una denuncia all’A.G. nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative. Nello specifico il Comune aveva inviato una comunicazione di notizia di reato con riferimento alla asserita violazione da parte della ricorrente dell’ordine dell’autorità consistente nella accertata inagibilità del suo appartamento.

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