Disamina sulla nullità degli atti amministrativi con rilevanza esterna posti in essere da un funzionario.

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Disamina sulla nullità degli atti amministrativi con rilevanza esterna posti in essere da un funzionario.

Stà destando molto interesse e curiosità il disposto della sentenza della terza Sezione del TAR Toscana n. 1576/2017, con la quale il collegio amministrativo condanna un comune al pagamento delle spese legali determinando, al contempo, la nullità di un atto amministrativo con rilevanza esterna poiché “…Secondo la giurisprudenza della Sezione, la stabile attribuzione a funzionari privi qualifica dirigenziale del compito di adottare atti amministrativi con rilevanza esterna contrasta con il disposto dell’art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 (TAR Toscana, III, n. 1700/2015).”

L’analisi del dispositivo consente di poter evidenziare una prima incongruenza di carattere “giuridica”: l’istituto normativo della “stabile attribuzione a funzionari privi di qualifica dirigenziale del compito di adottare atti amministrativi con rilevanza esternanon esiste. L’impianto normativo vigente, che regolamenta l’esercizio e l’attribuzione dei poteri dirigenziali, in particolare negli enti locali, è composto dal:

  • Capo II, sezioni 1 e 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
  • Capo III del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

In entrambi non esiste nessun riferimento alla possibilità di incorrere nella fattispecie di “stabile attribuzione a funzionari privi di qualifica dirigenziale del compito di adottare atti amministrativi con rilevanza esterna”, poiché la stessa forma grammaticale usata dai giudici ammnistrativi esclude a priori la fattispecie del comma 2 dell’art. 109 del D.lgs. 267/2000 relativo all’attribuzione dei poteri dirigenziali ai sensi dell’art. 107 a funzionari nei comuni privi di qualifiche dirigenziali.

Esiste, invece, contrariamente a quanto indicato nella sentenza in questione, l’istituto della delega di poteri dirigenziali prevista dal comma 1 bis del D.lgs. 165/2001, in virtù del quale è possibile delegare alcune funzioni dirigenziali (letteralmente: funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1) purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. sia a tempo determinato;
  2. sia assegnata con atto scritto e motivato (come, del resto, si richiede per ogni provvedimento amministrativo);
  3. riguardi solo alcune delle competenze dirigenziali.

Proprio il punto della sentenza che richiama la disciplina del comma 1 bis dell’art. 17 del D.lgs. 165/2001 evidenzia la seconda e, più grave, incongruenza, questa volta di carattere “lessicale”. Il richiamo del principio di continuità e coerenza con la giurisprudenza della Sezione viene rafforzato con il richiamo alla sentenza della stessa, n. 1700/2015.

Un’attenta lettura della sentenza de quo rileva che:

  1. si riferisce ad un caso specifico completamente diverso da quello sottoposto al giudizio della sentenza n. 1576/2017;
  2. vi è lo specifico riferimento che “……Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale è pacifico che l’atto gravato è stato adottato non dal dirigente competente ma dal funzionario responsabile del procedimento, senza che venga fatto riferimento alcuno alla presenza di una delega da parte del dirigente…”;
  3. l’unico riferimento all’art. 17 del D.lgs. 165/2001 viene formulato nel seguente modo”…. Il riferito profilo disciplinare trova conferma anche nell’art. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, il cui comma 1, lett. b), prevede che compete ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi…”.

Quindi, in conclusione, si vuole evidenziare che, da un lato, la sentenza 1700/2015 è perfettamente coerente con l’oggetto del ricorso, dall’altro la sentenza 1576/2017, rileva delle evidenti incongruenze che non consentono una effettiva risoluzione del caso oggetto del ricorso. Infine si ribadisce che l’istituto delle deleghe di funzioni dirigenziali, purchè adottate secondo le condizioni previste dal comma 1 bis dell’art. 17, sono perfettamente valide e non danno luogo ad alcun elemento di nullità degli atti adottati.

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