disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia. D.L. n. 41/2024 in vigore dal 4 aprile 2024.

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Da ieri 4 aprile è in vigore il decreto legge che disciplina il quadro regolatorio di fonte primaria dei giochi pubblici ammessi in Italia fatta eccezione   la disciplina delle case da gioco che resta quella contenuta nelle disposizioni vigenti che le riguardano.

L’esercizio del gioco pubblico è consentito nel territorio dello Stato nel rispetto dei  principi fondamentali indicati nell’articolo 3:

a) tutela dei minori di età;
b)  legalità del gioco, assicurata attraverso la conformità alla disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore;
c)  sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali;
d)  promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore;
e)  trasparenza dell’offerta di gioco, quale garanzia della piena conoscibilità delle regole e dei meccanismi di gioco;
f)  sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano competitività e solidità organizzativa, economica ed efficienza dei soggetti che compongono le relative filiere;
g)  prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonché delle attività di riciclaggio eventualmente connesse alle attività di gioco;
h)  tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco;
i)  unitarietà e uniformità della organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell’intero territorio nazionale;
l)  utilizzo della pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;
m)  promozione, comunicazione e diffusione di messaggi funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, anche a fini sociali e comunque coerenti con l’esigenza di tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili, e per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano l’indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove il messaggio.
L’articolo 4 stabilisce  i principi generali per l’ammissione del gioco in Italia nel rispetto dei principi Europei  della libera concorrenza , al principio di non discriminazione e alle libertà stabilite dai trattati dell’Unione europea, ferme in ogni caso le limitazioni dagli stessi previste.
 è confermata  la rilevanza del principio di stabilità delle regole della concessione, sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario, inclusi eventuali canoni richiesti dallo Stato sia con riferimento alla disciplina fiscale vigente in Italia.
L articolo 6 regolamenta i giochi a distanza ed i rapporti  tra stato e concessionario e le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia, l’esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:
a)  scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b)  concorsi pronostici sportivi e ippici;
c)  giochi di ippica nazionale;
d)  giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;
e)  scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f)  bingo;
g)  giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h)  giochi numerici a quota fissa;
i)  lotterie a estrazione istantanea o differita;
l)  ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.
tale disciplina è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti, nelle more dell’emanazione è valida la disciplina previgente.
Nei successivi commi fino al comma 7 dello stesso articolo sono stabiliti i requisiti dei soggetti  che possono esercitare la raccolta dei giochi in concessione di durata di anni 9 non rinnovabile.
Nell’ultimo  comma vengono individuati i criteri per la raccolta a distanza dei giochi pubblici   che  è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore.
articolo 7 prevede la tracciabilità dei flussi finanziari , finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici sono obbligati a tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete.
Ai fini della tutela del giocatore  gli articolo 14 e 14 prevedono particolari tutela per i giocatori ed  è istituita una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure e interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di gioco d’azzardo patologico.
L’articolo 23  prevede misure di contrasto alle Offerta illegale di gioco con intesa tra L’Agenzia,  e la Guardia di finanza:
a)  redige la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6;
b)  redige altresì e aggiorna costantemente la lista dei siti informatici il cui accesso è inibito in quanto volti a una offerta non legale di gioco a distanza perché non riferiti ai concessionari di cui alla lettera a).
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2 Commenti

  1. Buongiorno, la riforma per ora disciplina solo i giochi a distanza con vincita in denaro, demandando a successivo provvedimento quella per la rete fisica (che tra l’altro è la più attesa).

  2. sicuramente, il D.lgs. non è esaustivo di tutto il panorama dei giochi e da come è rubricata la norma desta sicuramente confusione ….. a partire da quelli a distanza ….. “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023”

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