Divieto di accesso ai cani.

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Il divieto di introdurre cani all’interno di aree pubbliche, nella specie, giardini pubblici viene più spesso utilizzato per evitare che gli animali lasciati liberi possano creare problemi agi altri visitatori delle aree stesse.

Il Sindaco di una città campana aveva disposto, tra l’altro, il “divieto assoluto di condurre cani nei giardini pubblici” (art. 1) e il “divieto di depositare gli escrementi canini nei cestini portarifiuti” (art. 3).

Impugnata l’Ordinanza, il Tar Campania, Salerno, 30/03/2017 n. 642  ne ha dichiarata l’illegittimità per i motivi di cui appresso si dirà.

Prima di tutto  l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione. Di conseguenza, le esigenze poste a fondamento dell’ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni.

In considerazione di ciò, in relazione ai dichiarati scopi perseguiti, l’Ordinanza appare essere posta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa.

In ultimo, poi, l’Ordinanza risulta essere adottata in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l’adozione di misure extra ordinem, difettando una situazione di effettiva eccezionalità ed imprevedibilità tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità: e ciò noto essendo che il potere di emanare ordinanze di cui all’art. 50, comma 5 d.lgs. 267 del 2000, riservato al Sindaco, permette bensì l’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari, postulando, tuttavia, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, e, dall’altro, una situazione eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall’ordinamento, non potendo l’eccezionale potere di ordinanza essere utilizzato per soddisfare esigenze che siano prevedibili ed ordinarie.

Nulla di nuovo, pertanto, sotto il cielo del difetto di istruttoria e motivazione.

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