DOCUMENTATORI INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO. Qualcuno ancora ci va in Cassazione.

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DOCUMENTATORI INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO. Qualcuno ancora ci va in Cassazione.

Cass. civ. Sez. II, con ordinanza del 26-01-2022, n. 2305, poco di nuovo aggiunge al “consolidato” formatosi in materia di “documentatori di infrazione per i passaggi di intersezioni con semafori disposti al rosso”. In buona sostanza, viene confermato che, diversamente dalla disciplina in tema di violazione dei limiti di velocità, non esiste una prescrizione impositiva di un’apposita segnaletica relativa alla presenza del sistema di rilevazione elettronica in prossimità delle installazioni semaforiche.  Dal complesso normativo di riferimento ed in base alle legittime modalità di rilevazione è incontestabile che queste ultime possono essere eseguite senza la presenza di agenti di polizia sul luogo di commissione delle violazioni. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolar modo, Cass. n. 21605/2017) ha puntualmente statuito che, in materia di violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter medesimo codice (introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 1 agosto 2003, n. 214 e, successivamente, modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 36, comma 1, lett. e)), al quale si correla il successivo comma 1-quater, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.

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