Doppia insegna di esercizio e impianti pubblicitari.

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L’art. 23 del C.d.s. impone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo le autostrade e le strade extraurbane principali e i relativi accessi. Viceversa, l’art. 47 del Reg. di es. ammette l’installazione della c.d. insegna d’esercizio, qualificata quale “scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”.

Ora, posto che le insegne di esercizio (così come definite) non necessitano di alcun autorizzazione, cosa succede se le insegne di esercizio diventano due? Più precisamente, la seconda insegna di esercizio resta tale o si trasforma, pur non avendone le caratteristiche, in impianto pubblicitario?

Il Tar Veneto, sez. III, 09/12/2015, n. 1315 ha ricondotto la questione sui giusti binari della logica giuridica.

In tale decisione si riferisce che, sebbene nessuna delle disposizioni preveda che l’insegna di un esercizio commerciale debba essere unica, è parimenti evidente che quest’ultima, per poter essere qualificata come tale, impone che sia strettamente contigua all’esercizio commerciale cui inerisce e sia, nel contempo, funzionale e diretta a identificare l’ubicazione della sede della stessa impresa.

In sostanza, se l’insegna di esercizio sia collocata sulla facciata dell’esercizio, rivolta verso la strada, senza che sulla stessa facciata sia presente un’entrata dell’esercizio, la sua installazione si pone in essere per realizzare un intento pubblicitario, diretto nei confronti degli utilizzatori della strada prospicente.

Ma v’è di più. La seconda insegna di esercizio, non solo duplica l’insegna di esercizio già esistente, ma se posizionata su un lato in cui non vi è l’entrata dell’impresa, non aggiunge alcuna informazione ulteriore circa l’identificazione della stessa impresa che, in quanto tale, è già resa dall’altra insegna d’esercizio.

A tali condizioni, pertanto, non vi sono dubbi che la seconda insegna di esercizio integri gli elementi dell’installazione pubblicitaria e, pertanto, in violazione delle norme del C.d.S.

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2 Commenti

  1. DOV’E’ SCRITTO …..Ora, posto che le insegne di esercizio (così come definite) non necessitano di alcun autorizzazione…?

    • L’inciso “non necessitano di alcuna autorizzazione” è riferito alla disciplina prevista dall’art. 19 della Legge n. 241/90 che, come noto, prevede che “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato … è sostituito da una segnalazione dell’interessato (S.C.I.A.)”. Ed è in questi termini che la questione va inquadrata, anche con riguardo al Piano degli impianti pubblicitari, se adottato. Ovviamente, laddove sia stata certificata la conformità dell’insegna di esercizio alle norme richiamate dall’art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e dall’art 47 D.P.R. n. 495/92.
      Ciò posto, nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
      Ovviamente, fatte salve le limitazioni (preventive) richiamate dal citato art. 19 Legge n. 241/90, la verifica successiva che evidenzi il mancato rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada e dal Reg. di es.ne dovrà essere rilevato, così come stabilito dalla decisione in commento, laddove la cd. seconda insegna di esercizio sia qualificata impianto pubblicitario.
      Saluti al Comandante

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