La IV sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1276 del 13 gennaio u.s. ha respinto il ricorso di un conducente già ritenuto colpevole da due precedenti sentenze non ritenendo concernente la censura sulla contraddittorietà dell’argomentazione posta a base della condanna rispetto a quella che aveva fondato l’assoluzione per il reato previsto dall’art. 189, comma settimo, inconferente in quanto non aveva tenuto conto della differente oggettività giuridica delle due ipotesi di reato, essendo la previsione dell’art.189, comma sesto finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la previsione di cui all’art.189, comma settimo è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza..
La Corte territoriale ha sottolineato che per la sussistenza del reato non è richiesta l’addebitabilità al conducente dell’effettiva responsabilità dell’incidente. L’art. 189 descrive il comportamento che l’utente della strada deve tenere nel caso di sinistro comunque riconducibile al suo comportamento di guida, stabilendo una serie di obblighi tra i quali l’obbligo di fermarsi, correlando alla violazione di tale obbligo la sanzione penale nell’ipotesi in cui dall’incidente sia derivato danno alle persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti, conseguentemente ritenendosi idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine
Occorre, in proposito, premettere che la condotta omissiva sanzionata dall’art.189, comma sesto si caratterizza per l’individuazione nell’utente della strada, al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, del soggetto sul quale grava l’obbligo di fermarsi; per la configurazione di un antefatto non punibile, concretato dall’essersi verificato un sinistro stradale, da cui sorge tale obbligo. Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell’art.189, comma primo la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro coloro che sono obbligati a fermarsi ed a prestare assistenza, ove necessario. Trattasi, in sostanza di reati istantanei di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post, sicché una volta verificatosi l’antefatto previsto dal comma primo, da intendersi come sinistro connesso alla circolazione stradale, sarebbe incompatibile con l’oggetto giuridico del reato e con la natura di reato di pericolo asserire che l’obbligo di attivarsi sia escluso per colui che, pur coinvolto nel sinistro, non ne sia responsabile.
Proprio la lettura in combinato disposto dei commi primo, sesto e settimo dell’art.189, non lega l’obbligo di assistenza alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada al quale l’obbligo di assistenza è riferito. Nella previsione incriminatrice manca qualsiasi rapporto che condizioni l’esistenza dell’obbligo di attivarsi alla qualificazione come reato della condotta dell’utente. All’evidenza, la sola condizione per la esigibilità dell’obbligo di fermarsi e, ove necessario, di prestare assistenza e la punibilità dell’omissione di tali obblighi è posta nella generalissima relazione di collegamento (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di guida dell’utente della strada.
L’elemento soggettivo del reato previsto dall’art.189, comma sesto è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. In altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il verificarsi di un sinistro idoneo ad arrecare danno alle persone, collegabile al comportamento dell’agente) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità – che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi
Mimmo Carola