È illegittima la delega dell’intera gestione del rilevamento dell’eccesso di velocità da parte dell’operatore privato. Cassazione Cvile Sez. 2 Ordinanza N. 24166 del 08/08/2023

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Ancora una volta è posta all’attenzione del giudice di legittimità e dello stesso, relativamente alla valutazione dell’operato dei giudici di merito, interessati della legittimità del verbale di accertamento del Codice della Strada quando per questi provvedimenti ablatorio, interviene un operatore privato nel procedimento.
Il caso tipico è quello dell’accertamento delle violazioni relative agli eccessi di velocità con l’ausilio delle attrezzature messe a disposizione da un operatore privato; che magari, non si limita solo a noleggiare lo strumento di rilevazione, ma risulta anche affidatario della fase di formazione del verbale di accertamento.
Chi scrive , da sempre pur non essendo contrario alla gestione in outsourcing di alcuni servizi comunali, ritiene che sia più utile , opportuna e conveniente la proprietà e la gestione diretta degli strumenti di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada in maniera digitale.
Cosa dice, anzi ribadisce, la Suprema Corte!
Nel ricorso giurisdizionale avverso al verbale di accertamento al Codice della Strada, il giudice di merito non può intervenire nella questione di illegittimità del contratto di affidamento di del servizio di esternalizzazione dell’accertamento dei verbali qualora lo stesso prevede un corrispettivo basato sulla percentuale degli accertamenti o degli incassi.
Vanno richiamate, in aggiunta alle norme del Codice della Strada, le disposizioni contenute nella l. n. 168/2002, l’art. 5 D.M. n. 4130 del 24.02.2004 che prescrivono la gestione diretta dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a cura degli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 CdS i quali, inoltre, devono mantenere nella loro disponibilità le relative apparecchiature di rilevazione.
L’assistenza tecnica di un operatore privato deve quindi ,limitarsi all’installazione e impostazione delle apparecchiature elettroniche secondo le indicazioni del pubblico ufficiale – al quale deve essere invece riferita l’attività di accertamento direttamente svolta da quest’ultimo – unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento (Cass. 2 civ., n. 7785/2011; Cass. 09.09.2008, n. 22816; Cass. 09.08.1996, n. 7306).
 L’art. 208 CdS, prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice siano devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertate dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati.
Va però tenuto fermo il principio dell’art. 61 della legge n. 120/2010, che consente agli enti locali l’attività di accertamento strumentale delle violazioni anche attraverso strumenti acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, ma che prevede che l’accertamento delle violazioni debba avvenire esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250.
L’accertamento, l’elaborazione e la valutazione ai fini della violazione è attività esclusiva del pubblico ufficiale!
L’assistenza tecnica dell’operatore privato è configurabile come un ruolo subordinato a quello dell’organo accertatore (Cass. 7306/96; 5378/97)
Per quanto sopra è onere della pubblica amministrazione dimostrare la metodologia di intervento dell’operatore privato .
Sarà sempre la pubblica amministrazione che dovrà dimostrare che le fasi principali del procedimento sanzionatorio, dall’accertamento ,alla conoscenza dell’illecito e fino alla formazione del verbale debbano essere svolte dagli operatori aventi la qualifica di Polizia Stradale.
Quanto sopra per garantire la legittimità del procedimento e del provvedimento, oltre al rispetto, e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa e dell’esistenza della fede privilegiata di cui deve essere munito il verbale di accertamento di una violazione a norma del codice della strada.
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