La Carta di circolazione provvisoria – Art. 95, comma 1, c.d.s. – è stata abrogata dal d.lgs. n. 98/2017 con l’istituzione del documento unico di circolazione e di proprietà.
A tale proposito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile – DIPARTIMENTO per i trasporti ha ribadito che non possono essere rilasciate carte di circolazione provvisore essendo stato abrogato il comma 1 dell’articolo 95 del Codice della Strada. La cattiva pratica ancora utilizzata in modo illegittima espone gli utenti, in caso di controlli su strada da parte delle Forze dell’ordine, alla sanzione pecuniaria da € 430 a € 1.731 e alla sanzione accessoria della confisca del veicolo previste dall’art. 93, comma 7, c.d.s., con conseguenti possibili responsabilità a carico degli UMC, potendo l’ipotesi in esame essere rubricata quale circolazione di veicoli per i quali non sia stata rilasciata la carta di circolazione (o il DU).
vedi circolare ministero delle infrastrutture