E’ legittima l’ordinanza del Sindaco che introduce una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro.

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E’ legittima l’ordinanza del Sindaco che introduce una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro.

E’ legittima l’ordinanza del Sindaco che introduce una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro,  di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., installati in sale ed esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Ha avuto ragione la sindaca Virginia Raggi, quando ha disposto che l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro -di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.- dovesse essere contenuto nella seguente fascia oraria: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Il T.A.R. Lazio (Roma Sez. II), con sentenza del 21/01/2019, n. 750, ha statuito la legittimità del provvedimento della Sindaca di Roma che decisamente minacciava gli interessi della lobby del gioco d’azzardo legalizzato.  Orari, quelli fissati in ordinanza, peraltro del tutto ragionevoli, ma comunque invisi a chi sa che chi è affetto dalle patologie correlate al gioco compulsivo, non conosce orari né ragione ed è disposto a giocare anche tutta la notte.

Interessante l’impianto sanzionatorio dell’ordinanza “… in caso di mancato rispetto dei predetti orari le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. n. 689 del 1981, nonché in caso di recidiva con l’applicazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 del TULPS, per un periodo non superiore a cinque giorni, della sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del TULPS”.

La decisione amministrativa non affonda, peraltro, le sue radici in strumenti nuovi, ma rievoca vecchie e validissime norme: “ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000”, abilitata (con un interessante percorso di ricostruzione delle fonti dell’Ordinamento locale) dal “Regolamento sale da gioco e giochi leciti, approvato con Delib. n. 31 del 2017, e, in particolare, del suo articolo 12”.

Il TAR Lazio, così conferma che non è vero che l’ordinanza di cui al comma 7 del TUEELL fosse stata di fatto eliminata dall’ordinamento dalla liberalizzazione, e che –se si ragiona con prudenza- lo strumento in parola ancora conserva una grandissima efficacia.

Interessante il percorso di approfondimento che i giudici capitolini articolano sulla questione della ultravigenza dell’ordinanza di cui a comma 7 dell’articolo 50 del TUEELL:

“L’art. 50, comma 7, del T.U. Enti locali nell’elencare le competenze del Sindaco prevede che: “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”.

La Corte Costituzionale, investita della questione della legittimità costituzionale (sollevata dal T.a.r. Piemonte) – con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione – degli artt. 42 e 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell’art. 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 241, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso R.D. n. 773 del 1931, con sentenza n. 220 del 9 luglio 2014, ha affermato che “in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” e che “il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli Enti Locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”.

Ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2017, n. 108, investita della questione di legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 117, commi 2, lett. h) e 3, della Costituzione, dell’art. 7 della legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 (recante “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico GAP”), nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai cosiddetti luoghi sensibili ivi indicati, ha, tra l’altro, evidenziato che “…il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che – come posto in evidenza dalle citate sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006 – ricadono nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”, la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quale “complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale”, ma piuttosto per “…evitare la prossimità delle sale degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo”.

La sentenza ha rilevato che “la disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio – sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia della legislazione concorrente “tutela della salute pubblica” (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale”. Il Giudice delle leggi ha aggiunto che non è decisiva, ai fini di escludere la competenza legislativa regionale nel caso di specie, la circostanza “…che la norma censurata inciderebbe su esercizi commerciali, quali quelli che accettano scommesse, soggetti al controllo dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 del TULPS – controllo finalizzato alla prevenzione dei reati e alla tutela dell’ordine pubblico – finendo, così, per interferire indebitamente con questo stesso regime autorizzatorio. La norma regionale si muove su un piano distinto da quello del TULPS. Per quanto si è detto, essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell’ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, “piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli”, segnatamente in termini di prevenzione di “forme di gioco cosiddetto compulsivo” (sentenza n. 300 del 2011). In quest’ottica, la circostanza che l’autorità comunale, facendo applicazione della disposizione censurata, possa inibire l’esercizio di una attività pure autorizzata dal questore….non implica alcuna interferenza con le diverse valutazione demandate all’autorità di pubblica sicurezza”.

Sulla base di tale interpretazione, copiosa giurisprudenza ha riconosciuto al Sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati, puntualizzando che un simile potere non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ultimi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale (cfr.: Cons. Stato, 1 agosto 2015, n. 3778; Consiglio di Stato, 20 ottobre 2015, n. 4784; 22 ottobre 2015, n. 4861).

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