E’ reato l’abbandono di rifiuti non pericolosi da parte del privato quando la condotta è preordinata ad uno smaltimento illecito.

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La Corte di Cassazione III sez. con sentenza  del 17 febbraio 2021 ha rimesso al tribunale di primo grado gli atti dettando alcuni principi fondamentali in caso di dismissione da parte del privato di  rifiuti, ritenendo configurabile il reato di cui al al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 ( smaltimento illecito di rifituti anche in danno del privato).  la  Corte di Cassazione ha ritenuto che   il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento dell’abbandono. Nel caso esaminato l’imputato  aveva pacificamente e definitivamente sversato sul fondo del vicino – in tal modo intendendo liberarsene – il riporto di terra scaturito dallo scavo per la realizzazione del vano sottostante al terrazzo di proprietà, era stata riconosciuta una vera e propria attività di smaltimento “in quanto l’imputato ha inteso così liberarsi definitivamente della terra e delle rocce derivanti dalle attività di svuotamento e pulizia del vano sottostante il terrazzo”.  La condotta ha un disvalore diverso dal semplice abbandono incontrollato   di rifiuti eseguito da un privato (come tale non punibile penalmente), ma di una vera e propria attività di smaltimento secondo la definizione datane dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. z, in quanto l’imputato aveva inteso così liberarsi definitivamente della terra e delle rocce derivanti dalle attività di svuotamento e pulizia del vano sottostante il terrazzo, realizzato nella propria proprietà fondiaria. Il  deposito incontrollato  di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento dell’abbandono, pertanto   trattasi di smaltimento illecito di rifiuti e non di abbandono incontrollato.

Al riguardo, va  ritenuto che il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, non risponde del reato di trasporto abusivo previsto dal D.Lgs. cit., art. 256, comma 1, in quanto il trasporto occasionale costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, che costituisce l’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, nella quale rimane assorbito (Sez. 3, n. 41352 del 10/06/2014, Parpaiola, Rv. 260648).

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