Conducente di veicolo a motore guida in stato di ebbrezza lieve: viene accertato un tasso alcolemico pari a 0,96 g/l.
In primo e secondo grado di giudizio viene riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcoolica di cui all’articolo 186, comma 2, lett. b), codice della strada, e conseguentemente condannato alla pena stimata di giustizia.
L’interessato ricorre alla Corte di Cassazione sostenendo una violazione di legge in quanto, essendo entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, che all’articolo 1 ha introdotto l’articolo 131-bis, codice penale, la sentenza andrebbe annullata senza rinvio, potendo la stessa Cassazione riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità in questione. In particolare, evidenzia al riguardo che il fatto contestato all’imputato sarebbe particolarmente tenue, atteso il non elevato tasso alcoolemico, l’assenza di pericolo e l’avere già il giudice di merito riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravanti, e l’essere incensurato.
Quanto alla invocata applicazione dell’articolo 131-bis, codice penale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43854, dello scorso 17 ottobre, dà ragione al ricorrente nel sostenere che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis, codice penale, ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare anche di ufficio ai sensi dell’articolo 609, comma 2, codice procedura penale, la sussistenza delle condizioni di applicabilità della norma.
La Corte di Cassazione può riconoscere o escludere la particolare tenuità del fatto sulla base degli elementi desumibili dalla sentenza impugnata, valutando complessivamente tutte le peculiarità della fattispecie concreta e tenendo conto, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, codice penale, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile, dell’entità del danno e del pericolo e, sotto il profilo soggettivo, dell’abitualità del comportamento.
Ciò posto, il fatto è stato descritto come sostanzialmente tenue, come si desume: dal valore all’esito del test (0,96 grammi/litro) di poco superiore al limite minimo nella forbice (da 0,8 g/1 a 1,5 g/l) prevista dall’articolo 186, comma 2, lett.b), codice della strada; dalla scelta operata di applicare un mite trattamento sanzionatorio; dal riconoscimento delle attenuanti generiche, stimate prevalenti sulle aggravanti, nella massima estensione; dall’applicazione dei benefici della pena sospesa, che presuppone una valutazione prognostica favorevole, e della non menzione, e dal fatto che l’imputato è incensurato.
Quindi, è applicabile la particolare tenuità del fatto, con assoluzione dell’imputato.
Insomma….si può guidare in stato di ebbrezza alcolica, purchè si sia bevuto poco, rispetto alla fascia sanzionatoria di riferimento, e si sia incensurati.